Art. 5 
 
          Trasmissione al Presidente della giunta regionale 
 
  1. Nel caso in cui i dati e i documenti  trasmessi  a  norma  degli
articoli 2, 3  e  4  non  risultino  regolari,  il  responsabile  del
procedimento ne chiede la regolarizzazione al  legale  rappresentante
dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 
  2. Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino
affetti da irregolarita'  non  sanabili,  o  non  sia  rispettato  il
termine di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo  2,  comma  2,
ovvero   non   siano   stati   presentati   gli   elenchi   di   cui,
rispettivamente, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma  2,
il responsabile del  procedimento  dichiara  l'irricevibilita'  della
dichiarazione  o  l'esclusione  dal  procedimento,   notificando   il
provvedimento  al   legale   rappresentante   dell'organizzazione   o
dell'associazione. 
  3. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine  di
cui all'articolo 2, comma 2, il segretario generale fa  pervenire  al
Presidente della giunta regionale  i  dati  e,  ad  esclusione  degli
elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione  presso
la  camera  di  commercio  per  eventuali  verifiche,   i   documenti
regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3  e  4,  completati
con i dati del diritto annuale versato dalle imprese,  aggregati  con
riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B,  nonche'  i  dati
sul valore aggiunto per addetto per  ciascun  settore.  Nella  stessa
comunicazione,  il  responsabile  del  procedimento  da'  conto   dei
provvedimenti  di   irricevibilita'   ed   esclusione   eventualmente
adottati. 
  4. Resta ferma la competenza del Presidente della giunta  regionale
ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi  di  cui  al
comma 2.