Art. 5
Trasmissione al Presidente della giunta regionale
1. Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli
articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del
procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante
dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
2. Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino
affetti da irregolarita' non sanabili, o non sia rispettato il
termine di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo 2, comma 2,
ovvero non siano stati presentati gli elenchi di cui,
rispettivamente, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 2,
il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilita' della
dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il
provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o
dell'associazione.
3. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 2, comma 2, il segretario generale fa pervenire al
Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione degli
elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso
la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti
regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati
con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con
riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonche' i dati
sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore. Nella stessa
comunicazione, il responsabile del procedimento da' conto dei
provvedimenti di irricevibilita' ed esclusione eventualmente
adottati.
4. Resta ferma la competenza del Presidente della giunta regionale
ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi di cui al
comma 2.