Art. 6
Scioglimento dell'apparentamento
1. L'apparentamento di cui all'articolo 4 si intende sciolto:
a) qualora le parti aderenti, o anche solo una o piu' di esse,
dichiarano di non voler piu' partecipare al procedimento in
apparentamento;
b) se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni
dei consiglieri che devono essere espressi dall'apparentamento;
c) se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei
consiglieri la cui designazione e' stata richiesta
all'apparentamento, ovvero arrivano nel numero richiesto, ma non
sottoscritte da tutte le parti aderenti.
2. Non e' ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello
stesso settore nel quale un apparentamento precedente e' sciolto.
3. Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della
giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore
interessato e individua, tenendo conto del disposto dell'articolo 9,
l'organizzazione piu' rappresentativa sulla base dei dati presentati
disgiuntamente da ciascuna organizzazione.
4. Nel caso in cui le fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e
c), sono riferite esclusivamente alle scelte di singole
organizzazioni la cui rappresentativita' complessiva e' inferiore ad
un quarto di quella dell'intero apparentamento, l'apparentamento e'
comunque considerato per la sua rappresentativita' residua ai fini
della procedura di cui al comma 3, mentre le singole organizzazioni
sono comunque considerate singolarmente.