Art. 6 
 
                  Scioglimento dell'apparentamento 
 
  1. L'apparentamento di cui all'articolo 4 si intende sciolto: 
  a) qualora le parti aderenti, o anche solo  una  o  piu'  di  esse,
dichiarano  di  non  voler  piu'  partecipare  al   procedimento   in
apparentamento; 
  b) se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni
dei consiglieri che devono essere espressi dall'apparentamento; 
  c) se le designazioni arrivano in numero differente da  quello  dei
consiglieri    la    cui    designazione    e'    stata     richiesta
all'apparentamento, ovvero arrivano  nel  numero  richiesto,  ma  non
sottoscritte da tutte le parti aderenti. 
  2. Non e' ammessa la presentazione di  nuovi  apparentamenti  nello
stesso settore nel quale un apparentamento precedente e' sciolto. 
  3. Dopo lo scioglimento dell'apparentamento,  il  Presidente  della
giunta regionale sospende il procedimento  relativamente  al  settore
interessato e individua, tenendo conto del disposto dell'articolo  9,
l'organizzazione piu' rappresentativa sulla base dei dati  presentati
disgiuntamente da ciascuna organizzazione. 
  4. Nel caso in cui le fattispecie di cui al comma 1, lettere  a)  e
c),   sono   riferite   esclusivamente   alle   scelte   di   singole
organizzazioni la cui rappresentativita' complessiva e' inferiore  ad
un quarto di quella dell'intero apparentamento,  l'apparentamento  e'
comunque considerato per la sua rappresentativita'  residua  ai  fini
della procedura di cui al comma 3, mentre le  singole  organizzazioni
sono comunque considerate singolarmente.