Art. 7
Trattamento dei dati per le procedure di designazione
dei componenti i consigli delle camere di commercio
1. I trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari,
indispensabili al compimento della procedura di designazione dei
componenti dei consigli camerali, nonche' per l'espletamento delle
verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge, hanno
finalita' di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e
67 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni.
2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle camere
di commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al comma
1, sono individuati dal regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio, adottato ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
3. I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui
agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente per i controlli
delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche
effettuate dalla camera di commercio su richiesta del Presidente
della giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche
richieste o disposte dall'autorita' giudiziaria, nonche',
limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini
dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi
dell'articolo 5, comma 2.
4. L'accesso agli atti e ai dati di cui al presente articolo e'
disciplinato dalla legge 24 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
5. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo e'
consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai
quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento,
i dati sono distrutti dalla camera di commercio.
6. La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la
tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata
corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti,
memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da
parte del titolare del certificato di cifratura e' regolato da una
apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.
7. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti
dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma
3 e' regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte della
camera di commercio.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580
del 1993, vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 65 e 67 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita'
di organi). - 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto,
nonche' di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di
organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le
finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i
quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la
verifica della relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative
consultazioni e la verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita',
incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o
di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di
proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di
commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo
alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle
candidature, agli incarichi in organizzazioni o
associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli
organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e'
consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti
dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e
di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di
controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e
per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le
finalita' di cui al comma 1 possono essere comunicati e
diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per
assicurare il rispetto del principio di pubblicita'
dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».
«Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento,
dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche'
della rispondenza di detta attivita' a requisiti di
razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita'
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65,
comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti alla legge n. 241 del 1990, vedere
nelle note alle premesse.