Art. 7 
 
        Trattamento dei dati per le procedure di designazione 
         dei componenti i consigli delle camere di commercio 
 
  1.  I  trattamenti  di  tutti  i  dati  sensibili   e   giudiziari,
indispensabili al compimento  della  procedura  di  designazione  dei
componenti dei consigli camerali, nonche'  per  l'espletamento  delle
verifiche di cui al comma  2  dell'articolo  12  della  legge,  hanno
finalita' di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e
67 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni. 
  2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle  camere
di commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al  comma
1, sono individuati dal  regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio,  adottato  ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196. 
  3. I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di  cui
agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente  per  i  controlli
delle dichiarazioni sostitutive di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  per  le   verifiche
effettuate dalla camera di  commercio  su  richiesta  del  Presidente
della giunta regionale, fatte salve comunque le  eventuali  verifiche
richieste   o   disposte   dall'autorita'    giudiziaria,    nonche',
limitatamente agli elenchi di  cui  all'allegato  B,  anche  ai  fini
dell'integrazione  con  i  dati  del   diritto   annuale   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2. 
  4. L'accesso agli atti e ai dati di cui  al  presente  articolo  e'
disciplinato dalla  legge  24  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  5.  Il  trattamento  dei  dati  di  cui  al  presente  articolo  e'
consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale  ai
quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento,
i dati sono distrutti dalla camera di commercio. 
  6. La decifratura dei dati inviati in forma  crittografata  con  la
tecnica   asimmetrica   avviene   utilizzando   la   chiave   privata
corrispondente  alla  chiave  pubblica   utilizzata   dai   mittenti,
memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da
parte del titolare del certificato di cifratura e'  regolato  da  una
apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio. 
  7. L'eventuale apertura delle buste chiuse e  sigillate  contenenti
dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma
3 e' regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte  della
camera di commercio. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 12 della citata legge  n.  580
          del 1993, vedere nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 65 e 67 del citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita'
          di organi). - 1.  Si  considerano  di  rilevante  interesse
          pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita'  di
          applicazione della disciplina in materia di: 
              a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di  altri
          diritti politici, nel rispetto della segretezza  del  voto,
          nonche'   di   esercizio   del   mandato    degli    organi
          rappresentativi o  di  tenuta  degli  elenchi  dei  giudici
          popolari; 
              b)  documentazione  dell'attivita'   istituzionale   di
          organi pubblici. 
              2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le
          finalita' di cui al comma 1 sono  consentiti  per  eseguire
          specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra  i
          quali, in particolare, quelli concernenti: 
              a) lo svolgimento  di  consultazioni  elettorali  e  la
          verifica della relativa regolarita'; 
              b)   le   richieste   di   referendum,   le    relative
          consultazioni e la verifica delle relative regolarita'; 
              c)  l'accertamento  delle  cause  di   ineleggibilita',
          incompatibilita'  o  di  decadenza,  o   di   rimozione   o
          sospensione da cariche pubbliche, ovvero di  sospensione  o
          di scioglimento degli organi; 
              d) l'esame di segnalazioni,  petizioni,  appelli  e  di
          proposte di legge di iniziativa  popolare,  l'attivita'  di
          commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici; 
              e) la designazione e la  nomina  di  rappresentanti  in
          commissioni, enti e uffici. 
              3. Ai fini del  presente  articolo,  e'  consentita  la
          diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
          di cui al comma 1, lettera a), in particolare con  riguardo
          alle sottoscrizioni  di  liste,  alla  presentazione  delle
          candidature,   agli   incarichi   in    organizzazioni    o
          associazioni politiche, alle cariche istituzionali  e  agli
          organi eletti. 
              4. Ai fini del presente articolo,  in  particolare,  e'
          consentito il trattamento di dati  sensibili  e  giudiziari
          indispensabili: 
              a)  per   la   redazione   di   verbali   e   resoconti
          dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni  e
          di altri organi collegiali o assembleari; 
              b) per  l'esclusivo  svolgimento  di  una  funzione  di
          controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e
          per l'accesso a documenti riconosciuto dalla  legge  e  dai
          regolamenti  degli   organi   interessati   per   esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo. 
              5. I  dati  sensibili  e  giudiziari  trattati  per  le
          finalita' di cui al comma 1  possono  essere  comunicati  e
          diffusi nelle forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti.
          Non  e'  comunque  consentita  la  divulgazione  dei   dati
          sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per
          assicurare  il  rispetto  del  principio   di   pubblicita'
          dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto  di
          diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.». 
              «Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1.  Si
          considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
          articoli 20 e 21, le finalita' di: 
              a) verifica della  legittimita',  del  buon  andamento,
          dell'imparzialita' dell'attivita'  amministrativa,  nonche'
          della  rispondenza  di  detta  attivita'  a  requisiti   di
          razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per  le
          quali sono, comunque, attribuite  dalla  legge  a  soggetti
          pubblici funzioni di controllo, di riscontro  ed  ispettive
          nei confronti di altri soggetti; 
              b)   accertamento,   nei   limiti    delle    finalita'
          istituzionali,  con  riferimento   a   dati   sensibili   e
          giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad  atti
          di controllo o di sindacato ispettivo di cui  all'art.  65,
          comma 4.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di  cui  all'art.  22,  con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle note all'art. 2. 
          - Per i riferimenti alla legge  n.  241  del  1990,  vedere
          nelle note alle premesse.