Art. 8
Consulta provinciale di cui al comma 6
dell'articolo 10 della legge
1. Lo statuto della camera di commercio istituisce la consulta di
cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge definendone compiti e
funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.
2. Fanno parte della consulta di cui al comma 1 i rappresentanti
delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di
professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti
degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale
della camera di commercio.
3. La consulta e' convocata per la prima volta dal Presidente della
camera di commercio che pone all'ordine del giorno la nomina del
Presidente della consulta stessa da effettuarsi a maggioranza dei
presenti. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere
quella di nomina del Presidente sono presiedute dal Presidente della
camera di commercio.
4. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini
professionali in seno al consiglio della camera di commercio, di cui
al comma 6 dell'articolo 10 della legge, il diritto di voto spetta
esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali.
5. Le riunioni della consulta sono valide, in prima convocazione,
con la presenza della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto e,
in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
6. Il Presidente della consulta comunica, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), al
Presidente della giunta regionale il nominativo del rappresentante
dei liberi professionisti designato dalla consulta. In assenza di
designazione, il Presidente della giunta regionale applica l'articolo
12, comma 6, secondo periodo, della legge.
Note all'art. 8:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 10 della citata
legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 12, comma 6, della citata
legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.