Art. 8 
 
               Consulta provinciale di cui al comma 6 
                    dell'articolo 10 della legge 
 
  1. Lo statuto della camera di commercio istituisce la  consulta  di
cui al comma 6 dell'articolo 10 della  legge  definendone  compiti  e
funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6. 
  2. Fanno parte della consulta di cui al comma  1  i  rappresentanti
delle associazioni maggiormente rappresentative  delle  categorie  di
professioni individuate dallo statuto e,  di  diritto,  i  presidenti
degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale
della camera di commercio. 
  3. La consulta e' convocata per la prima volta dal Presidente della
camera di commercio che pone all'ordine  del  giorno  la  nomina  del
Presidente della consulta stessa da  effettuarsi  a  maggioranza  dei
presenti. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere
quella di nomina del Presidente sono presiedute dal Presidente  della
camera di commercio. 
  4. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli  ordini
professionali in seno al consiglio della camera di commercio, di  cui
al comma 6 dell'articolo 10 della legge, il diritto  di  voto  spetta
esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali. 
  5. Le riunioni della consulta sono valide, in  prima  convocazione,
con la presenza della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto  e,
in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti. 
  6. Il Presidente della consulta comunica, entro trenta giorni dalla
comunicazione  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  lettera  e),  al
Presidente della giunta regionale il  nominativo  del  rappresentante
dei liberi professionisti designato dalla  consulta.  In  assenza  di
designazione, il Presidente della giunta regionale applica l'articolo
12, comma 6, secondo periodo, della legge. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo del comma 6 dell'art.  10  della  citata
          legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  12,  comma  6,  della  citata
          legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.