Art. 9
Determinazione del numero dei rappresentanti
1. Il Presidente della giunta regionale, entro e non oltre trenta
giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2:
a) rileva, in base ai criteri di cui al comma 2, il grado di
rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale
nell'ambito del settore;
b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le
organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni di cui
all'articolo 4, che designano i componenti nel consiglio camerale,
nonche' il numero dei componenti che ciascuna organizzazione o
ciascun apparentamento designa;
c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale
organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro
raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;
d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui
agli articoli 2, 3 e 4;
e) richiede al Presidente della consulta di cui all'articolo 8 il
nominativo designato in seno al consiglio della camera di commercio.
2. Il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione
imprenditoriale, nell'ambito del settore, e' definito dalla media
aritmetica dei seguenti parametri:
a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione
imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle
organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
b) percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte
all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati
nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello
stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della
documentazione;
c) percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle
imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al
valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte
alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
d) percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti
all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale del diritto
annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni
imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno effettuato
validamente la trasmissione della documentazione.
3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna
organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa e'
determinato, tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale
per ciascun settore economico, dividendo il grado di
rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale o
gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre, sino alla
concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore
economico e disponendo i quozienti cosi' ottenuti in una graduatoria
decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A
ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di
componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili,
compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre
intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo e'
attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di
rappresentativita' piu' alto per organizzazione, diffusione e
attivita' svolta sul territorio.
4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura,
l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del
numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di
detti settori, e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di
organizzazioni imprenditoriali che presentano il piu' alto indice di
rappresentativita' per le piccole imprese, calcolato sulla base dei
dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
5. Per le societa' in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza
e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, che presentano il piu' alto indice di rappresentativita' per
detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera a), ed a parita' di quoziente nelle
cifre intere dall'organizzazione che presenta il piu' elevato numero
di soci delle cooperative aderenti.
6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1,
lettera c), il Presidente della giunta regionale attribuisce in
termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o
associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio per
ciascuno degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1; il punteggio
massimo attribuibile a ciascun elemento non puo' superare il 50 per
cento del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi
nel loro complesso.
Note all'art. 9:
- L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
cooperazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 1948, n. 17, abrogato dall'art. 20 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recava «Riconoscimento
delle associazioni nazionali».