Art. 9 
 
            Determinazione del numero dei rappresentanti 
 
  1. Il Presidente della giunta regionale, entro e non  oltre  trenta
giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2: 
  a) rileva, in base ai criteri di  cui  al  comma  2,  il  grado  di
rappresentativita'   di   ciascuna   organizzazione   imprenditoriale
nell'ambito del settore; 
  b)  individua,  in  base  ai  criteri  di  cui  al  comma   3,   le
organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di  organizzazioni  di  cui
all'articolo 4, che designano i componenti  nel  consiglio  camerale,
nonche' il  numero  dei  componenti  che  ciascuna  organizzazione  o
ciascun apparentamento designa; 
  c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a  quale
organizzazione sindacale  o  associazione  dei  consumatori,  o  loro
raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio; 
  d)  notifica  tali  determinazioni  a   tutte   le   organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori  che  hanno
effettuato validamente la trasmissione della  documentazione  di  cui
agli articoli 2, 3 e 4; 
  e) richiede al Presidente della consulta di cui all'articolo  8  il
nominativo designato in seno al consiglio della camera di commercio. 
  2.  Il  grado  di  rappresentativita'  di  ciascuna  organizzazione
imprenditoriale, nell'ambito del settore,  e'  definito  dalla  media
aritmetica dei seguenti parametri: 
  a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione
imprenditoriale, rispetto  al  totale  delle  imprese  iscritte  alle
organizzazioni  imprenditoriali  dello  stesso  settore,  che   hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione; 
  b) percentuale del numero degli  occupati  nelle  imprese  iscritte
all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati
nelle imprese  iscritte  alle  organizzazioni  imprenditoriali  dello
stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della
documentazione; 
  c) percentuale del valore aggiunto  relativo  agli  occupati  delle
imprese  iscritte  all'organizzazione  imprenditoriale,  rispetto  al
valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese  iscritte
alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore,  che  hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione; 
  d) percentuale del diritto annuale versato dalle  imprese  aderenti
all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al  totale  del  diritto
annuale  versato   dalle   imprese   aderenti   alle   organizzazioni
imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno  effettuato
validamente la trasmissione della documentazione. 
  3.  Il  numero   dei   componenti   il   consiglio   che   ciascuna
organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa  e'
determinato, tenuto conto dei posti previsti nello  statuto  camerale
per   ciascun   settore   economico,   dividendo    il    grado    di
rappresentativita'  di  ciascuna  organizzazione  imprenditoriale   o
gruppo di  organizzazioni  per  1,  2,  3,  4  ed  oltre,  sino  alla
concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo  settore
economico e disponendo i quozienti cosi' ottenuti in una  graduatoria
decrescente, in un numero pari a quello dei seggi  da  attribuire.  A
ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di
componenti  il  consiglio  pari  ai  quozienti  ad  essa  riferibili,
compresi nella graduatoria.  A  parita'  di  quoziente,  nelle  cifre
intere, qualora  risulti  attribuibile  un  solo  seggio,  questo  e'
attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha  il  livello  di
rappresentativita'  piu'  alto  per  organizzazione,   diffusione   e
attivita' svolta sul territorio. 
  4. Per i settori dell'industria, del commercio e  dell'agricoltura,
l'autonoma rappresentanza per le  piccole  imprese,  nell'ambito  del
numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di
detti  settori,  e'  assicurata  dalle  organizzazioni  o  gruppi  di
organizzazioni imprenditoriali che presentano il piu' alto indice  di
rappresentativita' per le piccole imprese, calcolato sulla  base  dei
dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 5. 
  5. Per le societa' in forma cooperativa, l'autonoma  rappresentanza
e' assicurata dalle organizzazioni  o  gruppi  di  organizzazioni  di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del   movimento   cooperativo
giuridicamente riconosciute ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, che presentano il piu' alto  indice  di rappresentativita'  per
detto settore,  calcolato  sulla  base  dei  dati  forniti  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera a), ed a parita' di quoziente nelle
cifre intere dall'organizzazione che presenta il piu' elevato  numero
di soci delle cooperative aderenti. 
  6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui  al  comma  1,
lettera c), il  Presidente  della  giunta  regionale  attribuisce  in
termini  comparativi,   a   ciascuna   organizzazione   sindacale   o
associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio  per
ciascuno degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1; il  punteggio
massimo attribuibile a ciascun elemento non puo' superare il  50  per
cento del punteggio massimo che si intende attribuire  agli  elementi
nel loro complesso. 
 
          Note all'art. 9: 
              - L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
          cooperazione),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   22
          gennaio 1948, n. 17,  abrogato  dall'art.  20  del  decreto
          legislativo 2 agosto 2002, n. 220,  recava  «Riconoscimento
          delle associazioni nazionali».