IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46,
comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183,  nonche'  i
commi 33 e 90; 
  Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25; 
  Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23  luglio
1991, n. 223; 
  Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
come sostituito dall'articolo 33, comma 1,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183, nonche' l'articolo 14 del  citato  decreto  legislativo
124 del 2004; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 luglio 2011; 
  Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizione 
 
  1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo  indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 
  2. Il contratto di apprendistato e' definito  secondo  le  seguenti
tipologie: 
    a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 
    b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 
    c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art.  117  della  Costituzione,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo vigente dell'art. 1, commi 30, 33 e 90 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme  di  attuazione  del
          Protocollo del 23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2007, n. 301, e' il seguente: 
              «30.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali,  in  conformita'  all'art.  117
          della Costituzione e agli statuti delle regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          e  alle  relative  norme  di   attuazione,   e   garantendo
          l'uniformita' della tutela dei  lavoratori  sul  territorio
          nazionale attraverso il  rispetto  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          anche  con  riguardo  alle  differenze  di  genere  e  alla
          condizione delle lavoratrici e  dei  lavoratori  immigrati,
          uno o piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino
          della normativa in materia di: 
                a) servizi per l'impiego; 
                b) incentivi all'occupazione; 
                c) apprendistato.» 
              «33. In ordine alla delega di cui al comma 30,  lettera
          c), da esercitare previa intesa con le regioni e  le  parti
          sociali, il Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  rafforzamento  del  ruolo  della   contrattazione
          collettiva nel quadro del perfezionamento della  disciplina
          legale della materia; 
                b) individuazione di standard nazionali  di  qualita'
          della formazione in  materia  di  profili  professionali  e
          percorsi  formativi,   certificazione   delle   competenze,
          validazione   dei   progetti   formativi   individuali    e
          riconoscimento delle  capacita'  formative  delle  imprese,
          anche al fine di agevolare la mobilita' territoriale  degli
          apprendisti mediante l'individuazione di  requisiti  minimi
          per l'erogazione della formazione formale; 
                c)      con       riferimento       all'apprendistato
          professionalizzante, individuazione di meccanismi in  grado
          di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle
          prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il
          territorio nazionale della relativa disciplina; 
                d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto
          utilizzo dei contratti di apprendistato.». 
              «90. Gli schemi dei  decreti  legislativi  adottati  ai
          sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve  essere
          corredato della relazione tecnica di cui  all'art.  11-ter,
          comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive
          modificazioni,  sono  deliberati  in  via  preliminare  dal
          Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali
          dei  lavoratori  e  dei  datori  di   lavoro   maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, nonche', relativamente
          agli schemi dei decreti legislativi adottati ai  sensi  del
          comma 6, gli organismi a livello nazionale  rappresentativi
          del  personale  militare  e  delle  forze  di   polizia   a
          ordinamento civile. Su di essi e' acquisito il parere della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle
          materie di competenza.  Tali  schemi  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di carattere finanziario, che sono  resi  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  assegnazione  dei  medesimi
          schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
          Camere una proroga di venti giorni  per  l'espressione  del
          parere,  qualora  cio'   si   renda   necessario   per   la
          complessita' della materia o per  il  numero  degli  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
          Qualora  i  termini  per  l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni parlamentari  scadano  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del  termine  per  l'esercizio  della
          delega, o successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di
          sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di
          venti giorni nel caso in cui sia concessa  la  proroga  del
          termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di
          cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi  del
          quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i
          pareri di  rispettiva  competenza,  i  decreti  legislativi
          possono essere comunque  emanati.  Entro  i  trenta  giorni
          successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove  non
          intenda  conformarsi  alle  condizioni  ivi   eventualmente
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni competenti, che sono  espressi
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione.». 
              - Il testo legge 19 gennaio  1955,  n.  25  (Disciplina
          dell'apprendistato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 febbraio 1955, n. 35. 
              - Il testo degli articoli 8, comma 4, e  25,  comma  9,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223  (Norme  in  materia  di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro), e' il seguente: 
              «Art. 8. (Collocamento dei lavoratori in mobilita'). 
              (omissis). 
              4. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero superiore a ventiquattro mesi,  ovvero  a  trentasei
          mesi per le aree di cui all'art. 7, comma  6.  Il  presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti.» 
              «Art. 25. (Riforma delle  procedure  di  avviamento  al
          lavoro). 
              (omissis). 
              9. Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista  di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.». 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997,  n.
          196 (Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 16. (Potenziamento  del  monitoraggio  attraverso
          attivita' di revisori e sindaci). 
              1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze
          di  controllo  e  di  monitoraggio  degli  andamenti  della
          finanza pubblica di cui all'art. 14, funzionali alla tutela
          dell'unita'  economica  della  Repubblica,  ove  non   gia'
          prevista dalla normativa vigente, e' assicurata la presenza
          di un rappresentante del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  nei  collegi  di  revisione  o   sindacali   delle
          amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  degli  enti  e
          organismi  pubblici  territoriali  e,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 3-ter, comma 3, del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi
          ultimi vigilati, fermo restando il numero  dei  revisori  e
          dei componenti del collegio. 
              2. I collegi di cui al comma  1  devono  riferire,  nei
          verbali   relativi   alle   verifiche   effettuate,   circa
          l'osservanza  degli  adempimenti  previsti  dalla  presente
          legge  e  da  direttive   emanate   dalle   amministrazioni
          vigilanti.». 
              - Il testo del decreto legislativo 10  settembre  2003,
          n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione
          e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio  2003,  n.
          30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
          n. 235, S.O. 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto  legislativo  23
          aprile  2004,  n.  124  (Razionalizzazione  delle  funzioni
          ispettive in materia di previdenza sociale e di  lavoro,  a
          norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n.  30),  come
          sostituito dall'art. 33, comma 1, della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, e' il seguente: 
              «Art. 13.  (Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica). 
              1. Il personale ispettivo accede  presso  i  luoghi  di
          lavoro nei modi e nei tempi consentiti  dalla  legge.  Alla
          conclusione delle attivita' di verifica compiute nel  corso
          del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore  di
          lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
          alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
          primo accesso ispettivo contenente: 
                a) l'identificazione dei lavoratori  trovati  intenti
          al  lavoro  e  la  descrizione  delle  modalita'  del  loro
          impiego; 
                b) la specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
                c) le eventuali  dichiarazioni  rese  dal  datore  di
          lavoro o da  chi  lo  assiste,  o  dalla  persona  presente
          all'ispezione; 
                d)  ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
          settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi  dell'  art.  6
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
          delle inosservanze comunque materialmente  sanabili,  entro
          il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
          verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui all' art. 14  della  legge
          24  novembre  1981,  n.  689,  si  provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
                a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
                b)  la  diffida  a  regolarizzare  gli  inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
                c)  la  possibilita'  di  estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
                d) la possibilita' di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura  ridotta  ai  sensi  dell'art.  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
                e) l'indicazione degli strumenti di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all' art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  del
          ricorso di cui all'art. 17 del presente decreto, fino  alla
          scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai
          commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato
          in  solido  non  sia  stata  fornita  prova  al   personale
          ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione  e  del  pagamento
          delle somme previste, il verbale unico di cui  al  comma  4
          produce gli effetti  della  contestazione  e  notificazione
          degli addebiti accertati nei confronti del  trasgressore  e
          della persona  obbligata  in  solido  ai  quali  sia  stato
          notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano, ai sensi dell' art. 13 della legge  24  novembre
          1981,  n.  689,  violazioni  in   materia   di   lavoro   e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5.». 
              - Il testo dell'art. 14 del citato decreto  legislativo
          n. 124 del 2004, e' il seguente: 
              «Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo). 
              1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in
          materia di lavoro e di  legislazione  sociale,  nell'ambito
          dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito  dalle
          singole   disposizioni   di    legge    un    apprezzamento
          discrezionale, sono esecutive. 
              2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e'  ammesso
          ricorso,  entro  quindici  giorni,   al   Direttore   della
          direzione provinciale del lavoro, il quale decide  entro  i
          successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il  termine
          previsto per la decisione il ricorso si  intende  respinto.
          Il    ricorso    non    sospende    l'esecutivita'    della
          disposizione.». 
              - Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
          226 (Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni
          relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema   educativo   di
          istruzione e formazione, a norma dell'art. 2  della  L.  28
          marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 novembre 2005, n. 257, S.O.