Art. 2 
 
                         Disciplina generale 
 
  1. La disciplina del  contratto  di  apprendistato  e'  rimessa  ad
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti  collettivi  di
lavoro stipulati a livello nazionale da  associazioni  dei  datori  e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo
piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e
formulari stabiliti dalla  contrattazione  collettiva  o  dagli  enti
bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; 
    b) divieto di retribuzione a cottimo; 
    c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli
inferiori rispetto alla  categoria  spettante,  in  applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro,  ai  lavoratori  addetti  a
mansioni o funzioni che richiedono  qualificazioni  corrispondenti  a
quelle al conseguimento  delle  quali  e'  finalizzato  il  contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio; 
    d) presenza di un tutore o referente aziendale; 
    e) possibilita' di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali
degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi  con
le Regioni; 
    f) possibilita' del  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e  interna
alla impresa, della qualifica professionale ai  fini  contrattuali  e
delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguimento  degli  studi
nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; 
    g) registrazione della formazione effettuata  e  della  qualifica
professionale  a  fini  contrattuali  eventualmente   acquisita   nel
libretto formativo del cittadino di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
    h) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
rapporto, superiore a trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dai
contratti collettivi; 
    i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine  del
percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 
    l) divieto per le parti di  recedere  dal  contratto  durante  il
periodo di formazione  in  assenza  di  una  giusta  causa  o  di  un
giustificato   motivo.   In   caso   di   licenziamento   privo    di
giustificazione  trovano  applicazione  le  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente; 
    m) possibilita' per  le  parti  di  recedere  dal  contratto  con
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione  ai  sensi
di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.  Se  nessuna
delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di
formazione, il rapporto prosegue come ordinario  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato. 
  2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla  previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: 
    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali; 
    b) assicurazione contro le malattie; 
    c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
    d) maternita'; 
    e) assegno familiare. 
  3. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro
puo'  assumere  con  contratto  di  apprendistato,   direttamente   o
indirettamente per il tramite delle agenzie  di  somministrazione  di
lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, non puo' superare  il  100  per  cento  delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso  il  datore
di lavoro stesso. Il datore di lavoro  che  non  abbia  alle  proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque  ne
abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in  numero
non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non  si
applica alle imprese artigiane per le quali trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 118 della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e'  il
          seguente: 
              «Art.  118.  (Interventi  in  materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). 
              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito  dall'art.  25,  quarto  comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione,  degli
          organi  e  delle  strutture  di  funzionamento  dei   fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali esercita  altresi'  la
          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei  fondi;  in
          caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'   disporne   la
          sospensione dell'operativita' o il commissariamento.  Entro
          tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero  del
          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuera'   una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente  del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Presso  lo
          stesso Ministero e' istituito,  con  decreto  ministeriale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'«Osservatorio per la formazione continua» con il  compito
          di  elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
          predisposizione di linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e
          valutazioni in ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,
          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'art. 25 della legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'art.  25
          della legge n. 845 del 1978,  e  successive  modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art.  9,  comma  5,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'art.  9,
          comma  5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'art. 66 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'art. 25 della citata  legge  n.  845  del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art.  25
          della  citata  legge  n.  845  del   1978,   e   successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
                a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile; 
                b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
          il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
          omesso  e  le  relative  sanzioni,  che   vengono   versate
          dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno 2001, nell'  ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236. Le  disponibilita'  sono  ripartite  su  base
          regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'art. 25  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al   Fondo   di   cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre  1998,
          n. 448, dell'importo aggiuntivo di  lire  25  miliardi  per
          l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.  144,
          sono: 
                a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di  cui  al
          citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
          in  via   prioritaria,   i   piani   formativi   aziendali,
          territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; 
                b) per il  restante  25  per  cento  accantonati  per
          essere  destinati  ai   fondi,   a   seguito   della   loro
          istituzione. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati  i  termini
          ed i criteri  di  attribuzione  delle  risorse  di  cui  al
          presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
          comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
          rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie  di
          cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  ed  il
          versamento stabilito  dall'art.  9,  comma  5,  del  citato
          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
          al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli stessi. La presente disposizione si applica anche  ai
          programmi o alle attivita' di assistenza tecnica  in  corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999, n. 144, una quota  fino  a  lire  200  miliardi,  per
          l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20  per
          cento  destinato  prioritariamente   all'attuazione   degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui  all'art.  16  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196.». 
              - Il testo dell'art. 12 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003 e' il seguente: 
              «Art. 12. (Fondi per la formazione e l'integrazione del
          reddito). 
              1. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4  un
          contributo  pari  al  4  per   cento   della   retribuzione
          corrisposta ai lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato    per    l'esercizio    di    attivita'     di
          somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
          formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonche'  a
          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito
          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in
          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza
          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli
          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una
          missione. 
              2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono altresi' tenuti a versare ai fondi  di  cui  al
          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate
          a: 
                a)  iniziative   comuni   finalizzate   a   garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
                b)  iniziative  comuni   finalizzate   a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti; 
                c) iniziative per l'inserimento  o  il  reinserimento
          nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche  in
          regime di accreditamento con le regioni; 
                d) per la promozione di percorsi di qualificazione  e
          riqualificazione professionale. 
              3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati
          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di
          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle
          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 
              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo bilaterale appositamente costituito, anche  nell'ente
          bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto  collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: 
                a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile; 
                b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai
          sensi dell'art. 12 del codice civile con  procedimento  per
          il riconoscimento rientrante nelle competenze del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.  2,
          comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 
              5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, previa verifica della  congruita',  rispetto  alle
          finalita' istituzionali  previste  ai  commi  l  e  2,  dei
          criteri di gestione e delle strutture di funzionamento  del
          fondo   stesso,   con    particolare    riferimento    alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita  la
          vigilanza sulla gestione dei  fondi  e  approva,  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni   dalla   presentazione,   il
          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il
          versamento dei contributi e per la gestione, il  controllo,
          la rendicontazione e il finanziamento degli  interventi  di
          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il
          documento si intende approvato. 
              6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
          1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              7. I contributi versati ai sensi dei commi  1  e  2  si
          intendono soggetti alla disciplina di cui  all'art.  26-bis
          della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          corrispondere  al  fondo  di  cui  al  comma  4,  oltre  al
          contributo omesso, gli interessi nella misura prevista  dal
          tasso  indicato  all'art.  1  del  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2005,  piu'
          il 5 per cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di
          importo pari al contributo omesso. 
              8-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle   regole
          contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
          finanziamento delle attivita' formative oppure  procede  al
          recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
          Le relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti
          autorizzati alla somministrazione per ulteriori  iniziative
          formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla  predetta
          disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro  e
          delle politiche  sociali,  si  procede  ad  una  definitiva
          riduzione  delle  somme   a   disposizione   dei   soggetti
          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura
          corrispondente   al   valore   del    progetto    formativo
          inizialmente presentato o al valore del progetto  formativo
          rendicontato e finanziato. Tali  somme  sono  destinate  al
          fondo di cui al comma 4. 
              9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale   puo'   ridurre   i
          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
              9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai
          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in
          somministrazione.». 
              - Il testo dell'art. 2, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente: 
              «Art. 2. (Definizioni). 
              1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui  al
          presente decreto legislativo si intende per: 
                a)  «somministrazione  di   lavoro»:   la   fornitura
          professionale di manodopera,  a  tempo  indeterminato  o  a
          termine, ai sensi dell'art. 20; 
                b) «intermediazione»: l'attivita' di  mediazione  tra
          domanda  e  offerta   di   lavoro,   anche   in   relazione
          all'inserimento lavorativo dei disabili  e  dei  gruppi  di
          lavoratori svantaggiati,  comprensiva  tra  l'altro:  della
          raccolta dei curricula  dei  potenziali  lavoratori;  della
          preselezione e costituzione di relativa banca  dati;  della
          promozione e gestione dell'incontro tra domanda  e  offerta
          di  lavoro;   della   effettuazione,   su   richiesta   del
          committente, di tutte  le  comunicazioni  conseguenti  alle
          assunzioni  avvenute   a   seguito   della   attivita'   di
          intermediazione;  dell'orientamento  professionale;   della
          progettazione  ed   erogazione   di   attivita'   formative
          finalizzate all'inserimento lavorativo; 
                c) «ricerca e selezione del  personale»:  l'attivita'
          di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione  di
          una  specifica  esigenza  dell'organizzazione  committente,
          attraverso  l'individuazione  di   candidature   idonee   a
          ricoprire  una  o  piu'  posizioni   lavorative   in   seno
          all'organizzazione medesima, su  specifico  incarico  della
          stessa,   e   comprensiva   di:   analisi   del    contesto
          organizzativo       dell'organizzazione        committente;
          individuazione e definizione delle esigenze  della  stessa;
          definizione del profilo di competenze e di capacita'  della
          candidatura  ideale;  pianificazione  e  realizzazione  del
          programma  di  ricerca  delle  candidature  attraverso  una
          pluralita' di canali  di  reclutamento;  valutazione  delle
          candidature individuate  attraverso  appropriati  strumenti
          selettivi;   formazione   della   rosa    di    candidature
          maggiormente  idonee;  progettazione   ed   erogazione   di
          attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
          assistenza  nella  fase  di  inserimento   dei   candidati;
          verifica e valutazione dell'inserimento  e  del  potenziale
          dei candidati; 
                d)  «supporto  alla  ricollocazione   professionale»:
          l'attivita' effettuata su specifico ed  esclusivo  incarico
          dell'organizzazione committente, anche in base  ad  accordi
          sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato  del
          lavoro   di   prestatori   di   lavoro,   singolarmente   o
          collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
          formazione    finalizzata    all'inserimento    lavorativo,
          l'accompagnamento della  persona  e  l'affiancamento  della
          stessa nell'inserimento nella nuova attivita'; 
                e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il  quale
          lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di  seguito
          denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento  delle
          attivita' di cui alle lettere da a) a d); 
                f) «accreditamento»: provvedimento mediante il  quale
          le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o  privato,
          l'idoneita' a erogare i  servizi  al  lavoro  negli  ambiti
          regionali di  riferimento,  anche  mediante  l'utilizzo  di
          risorse pubbliche, nonche' la  partecipazione  attiva  alla
          rete dei servizi per il mercato del lavoro con  particolare
          riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; 
                g) «borsa continua del  lavoro»:  sistema  aperto  di
          incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
          con  gli  indirizzi  comunitari,  a  favorire  la   maggior
          efficienza  e   trasparenza   del   mercato   del   lavoro,
          all'interno del quale cittadini,  lavoratori,  disoccupati,
          persone in cerca  di  un  lavoro,  soggetti  autorizzati  o
          accreditati  e  datori  di  lavoro  possono   decidere   di
          incontrarsi  in  maniera  libera  e  dove  i  servizi  sono
          liberamente scelti dall'utente; 
                h)  «enti   bilaterali»:   organismi   costituiti   a
          iniziativa di una o piu'  associazioni  dei  datori  e  dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
          quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato  del
          lavoro  attraverso:  la  promozione  di   una   occupazione
          regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra
          domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
          formative e la determinazione di  modalita'  di  attuazione
          della formazione professionale in azienda; la promozione di
          buone  pratiche  contro  la  discriminazione   e   per   la
          inclusione dei  soggetti  piu'  svantaggiati;  la  gestione
          mutualistica di fondi per la  formazione  e  l'integrazione
          del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
          regolarita'  o  congruita'  contributiva;  lo  sviluppo  di
          azioni inerenti la salute e la sicurezza sul  lavoro;  ogni
          altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
          contratti collettivi di riferimento; 
                i)  «libretto  formativo  del  cittadino»:   libretto
          personale del lavoratore definito,  ai  sensi  dell'accordo
          Stato-regioni del 18 febbraio  2000,  di  concerto  tra  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  previa  intesa  con   la   Conferenza   unificata
          Stato-regioni e sentite le parti sociali,  in  cui  vengono
          registrate le competenze acquisite durante la formazione in
          apprendistato, la formazione in contratto  di  inserimento,
          la formazione specialistica e la formazione continua svolta
          durante l'arco  della  vita  lavorativa  ed  effettuata  da
          soggetti accreditati dalle regioni, nonche'  le  competenze
          acquisite in modo  non  formale  e  informale  secondo  gli
          indirizzi della Unione europea in materia di  apprendimento
          permanente, purche' riconosciute e certificate; 
                j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora  o  che
          e' in cerca di un lavoro; 
                k)  «lavoratore  svantaggiato»:   qualsiasi   persona
          appartenente  a  una  categoria  che  abbia  difficolta'  a
          entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai  sensi
          dell'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n.  2204/2002
          del  12  dicembre  2002  della  Commissione  relativo  alla
          applicazione degli articoli 87 e 88 del  trattato  CE  agli
          aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
          dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; 
                l)  «divisioni  operative»:  soggetti  polifunzionali
          gestiti con strumenti di contabilita'  analitica,  tali  da
          consentire di conoscere tutti i  dati  economico-gestionali
          specifici in relazione a ogni attivita'; 
                m) «associazioni di datori e prestatori  di  lavoro»:
          organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente  piu'
          rappresentative.». 
              - Il testo dell'art.  2118  del  Codice  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art.   2118   (Recesso   dal   contratto    a    tempo
          indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  dando   il
          preavviso nel termine e nei  modi  stabiliti  dagli  usi  o
          secondo equita'. 
              In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto  verso
          l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
          retribuzione  che  sarebbe  spettata  per  il  periodo   di
          preavviso. 
              La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
          caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
          lavoro.». 
              - Il testo dell'art. 20, comma 3,  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente: 
              «Art. 20 (Condizioni di liceita'). - 1. Il contratto di
          somministrazione di lavoro puo'  essere  concluso  da  ogni
          soggetto,  di  seguito  denominato  utilizzatore,  che   si
          rivolga  ad   altro   soggetto,   di   seguito   denominato
          somministratore,  a  cio'  autorizzato   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 
              2.  Per  tutta  la  durata  della  somministrazione   i
          lavoratori svolgono  la  propria  attivita'  nell'interesse
          nonche'    sotto    la    direzione    e    il    controllo
          dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
          assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato  essi
          rimangono a disposizione del somministratore per i  periodi
          in cui non svolgono la  prestazione  lavorativa  presso  un
          utilizzatore, salvo  che  esista  una  giusta  causa  o  un
          giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 
              3. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  puo'
          essere concluso a  termine  o  a  tempo  indeterminato.  La
          somministrazione  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   e'
          ammessa: 
                a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
          informatico, compresa la progettazione  e  manutenzione  di
          reti  intranet   e   extranet,   siti   internet,   sistemi
          informatici, sviluppo di software applicativo,  caricamento
          dati; 
                b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 
                c)  per  servizi,  da  e  per  lo  stabilimento,   di
          trasporto di persone e di  trasporto  e  movimentazione  di
          macchinari e merci; 
                d) per la gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei,
          archivi, magazzini, nonche' servizi di economato; 
                e)   per   attivita'   di   consulenza   direzionale,
          assistenza  alla   certificazione,   programmazione   delle
          risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del
          personale, ricerca e selezione del personale; 
                f) per attivita' di marketing,  analisi  di  mercato,
          organizzazione della funzione commerciale; 
                g) per la gestione di  call  -  center,  nonche'  per
          l'avvio di  nuove  iniziative  imprenditoriali  nelle  aree
          Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del  21
          giugno 1999 del Consiglio,  recante  disposizioni  generali
          sui Fondi strutturali; 
                h)  per  costruzioni   edilizie   all'interno   degli
          stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti  e
          macchinari,  per  particolari  attivita'  produttive,   con
          specifico riferimento  all'edilizia  e  alla  cantieristica
          navale,  le  quali  richiedano  piu'  fasi  successive   di
          lavorazione,   l'impiego   di   manodopera   diversa    per
          specializzazione   da    quella    normalmente    impiegata
          nell'impresa; 
                i) in tutti gli altri  casi  previsti  dai  contratti
          collettivi di lavoro nazionali,  territoriali  o  aziendali
          stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative; 
                i-bis) in tutti  i  settori  produttivi,  pubblici  e
          privati, per l'esecuzione di servizi di cura  e  assistenza
          alla persona e di sostegno alla famiglia. 
              4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
          ammessa  a  fronte  di  ragioni   di   carattere   tecnico,
          produttivo,   organizzativo   o   sostitutivo,   anche   se
          riferibili all'ordinaria  attivita'  dell'utilizzatore.  La
          individuazione, anche in misura  non  uniforme,  di  limiti
          quantitativi  di  utilizzazione  della  somministrazione  a
          tempo  determinato  e'  affidata  ai  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
          piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di  cui
          all'art. 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
          368. 
              5.  Il  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e'
          vietato: 
                a) per la sostituzione di lavoratori  che  esercitano
          il diritto di sciopero; 
                b)   salva   diversa   disposizione   degli   accordi
          sindacali, presso unita'  produttive  nelle  quali  si  sia
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24  della  legge  23
          luglio 1991, n.  223,  che  abbiano  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di  somministrazione,  a  meno  che  tale   contratto   sia
          stipulato per provvedere alla  sostituzione  di  lavoratori
          assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma  2,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata
          iniziale  non  superiore  a   tre   mesi.   Salva   diversa
          disposizione degli  accordi  sindacali,  il  divieto  opera
          altresi' presso unita' produttive nelle quali sia  operante
          una sospensione dei rapporti o una  riduzione  dell'orario,
          con diritto al trattamento di integrazione  salariale,  che
          interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui  si
          riferisce il contratto di somministrazione; 
                c) da parte delle imprese che non abbiano  effettuato
          la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del  decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modifiche. 
              5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
          l'utilizzo di lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai
          sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  del
          presente articolo. Ai contratti  di  lavoro  stipulati  con
          lavoratori in mobilita' ai  sensi  del  presente  comma  si
          applica il citato art. 8, comma 2, della legge n.  223  del
          1991.». 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443
          (Legge - quadro per l'artigianato), e' il seguente: 
              «Art. 4 (Limiti dimensionali).  -  L'impresa  artigiana
          puo' essere svolta anche  con  la  prestazione  d'opera  di
          personale      dipendente       diretto       personalmente
          dall'imprenditore artigiano o  dai  soci,  sempre  che  non
          superi i seguenti limiti: 
                a) per l'impresa che non lavora in serie: un  massimo
          di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti  in  numero  non
          superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 22 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti; 
                b) per l'impresa che lavora  in  serie,  purche'  con
          lavorazione non del tutto automatizzata: un  massimo  di  9
          dipendenti,  compresi  gli  apprendisti   in   numero   non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 12 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti; 
                c) per l'impresa che svolge la propria attivita'  nei
          settori  delle  lavorazioni  artistiche,   tradizionali   e
          dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32  dipendenti,
          compresi gli apprendisti in numero non superiore a  16;  il
          numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40
          a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.  I
          settori  delle  lavorazioni  artistiche  e  tradizionali  e
          dell'abbigliamento  su  misura  saranno   individuati   con
          decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
          ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; 
                d) per  l'impresa  di  trasporto:  un  massimo  di  8
          dipendenti; 
                e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di
          10 dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero  non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 14 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti. 
              Ai fini del calcolo dei limiti  di  cui  al  precedente
          comma: 
                1) non sono computati per un periodo di due anni  gli
          apprendisti passati in qualifica ai sensi  della  legge  19
          gennaio 1955, n. 25 , e mantenuti in servizio dalla  stessa
          impresa artigiana; 
                2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui
          alla legge 18 dicembre  1973,  n.  877  ,  sempre  che  non
          superino un terzo dei dipendenti non  apprendisti  occupati
          presso l'impresa artigiana; 
                3)  sono  computati  i  familiari  dell'imprenditore,
          ancorche'  partecipanti  all'impresa   familiare   di   cui
          all'art. 230-bis del codice civile, che  svolgano  la  loro
          attivita' di  lavoro  prevalentemente  e  professionalmente
          nell'ambito dell'impresa artigiana; 
                4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il
          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 
                5) non  sono  computati  i  portatori  di  handicaps,
          fisici, psichici o sensoriali; 
                6) sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia  la
          mansione svolta.».