Art. 5 
 
 
            Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato per attivita'  di  ricerca,
per  il  conseguimento  di  un  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore, di titoli di studio universitari e della alta  formazione,
compresi i dottorati di  ricerca,  per  la  specializzazione  tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.  144,
con particolare  riferimento  ai  diplomi  relativi  ai  percorsi  di
specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di  cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
25 gennaio 2008, nonche'  per  il  praticantato  per  l'accesso  alle
professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di
eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in
possesso di una  qualifica  professionale  conseguita  ai  sensi  del
decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  il  contratto  di
apprendistato di alta formazione puo' essere stipulato a partire  dal
diciassettesimo anno di eta'. 
  2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita' di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i  soli  profili  che
attengono  alla  formazione,   in   accordo   con   le   associazioni
territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale,   le
universita', gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni
formative o di ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscimento
istituzionale di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come
oggetto la promozione delle attivita'  imprenditoriali,  del  lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 
  3.  In  assenza   di   regolamentazioni   regionali   l'attivazione
dell'apprendistato  di  alta  formazione  o  ricerca  e'  rimessa  ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro  o  dalle
loro  associazioni  con  le  Universita',  gli  istituti  tecnici   e
professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma
che precede, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999,  n.
          144 (Misure in materia di investimenti, delega  al  Governo
          per il riordino degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni  per
          il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: 
              «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). 
              1. Per riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata  ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e   non
          occupati, nell'ambito del sistema di  formazione  integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede  di
          norma con il possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore. Con decreto adottato di  concerto  dai  Ministri
          della pubblica istruzione, del lavoro  e  della  previdenza
          sociale e dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono  definiti
          le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro  che
          non sono in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,  le
          modalita' che  favoriscono  l'integrazione  tra  i  sistemi
          formativi di cui all'art. 68 e determinano  i  criteri  per
          l'equipollenza dei rispettivi percorsi  e  titoli;  con  il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che  vi  si  acquisiscono  e  le   modalita'   della   loro
          certificazione e  utilizzazione,  a  norma  dell'art.  142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112. 
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,  che   sono   realizzati   con   modalita'   che
          garantiscono l'integrazione tra  sistemi  formativi,  sulla
          base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri  della
          pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza  sociale
          e  dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica, la Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  e  le  parti  sociali
          mediante l'istituzione di un apposito  comitato  nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati ai sensi dell'art. 17  della  legge  24  giugno
          1997, n. 196 , e imprese  o  loro  associazioni,  tra  loro
          associati anche in forma consortile. 
              3. La certificazione rilasciata in esito  ai  corsi  di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2,  e'
          valida in ambito nazionale. 
              4. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo  sono
          programmabili a valere sul Fondo di cui  all'art.  4  della
          legge 18 dicembre 1997, n. 440 , nei limiti  delle  risorse
          preordinate  allo  scopo  dal  Ministero   della   pubblica
          istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale  scopo
          dalle regioni nei limiti delle  proprie  disponibilita'  di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche e private. Alle  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono,   in   relazione   alle
          competenze e alle  funzioni  ad  esse  attribuite,  secondo
          quanto disposto dagli statuti  speciali  e  dalle  relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente comma e la certificazione rilasciata in  esito  ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale).». 
              - Il testo dell'art. 7 del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per  la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori), e' il seguente: 
              «Art. 7 (Standard di percorso). - 1. Gli ITS realizzano
          percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico
          superiore relativi alle figure adottate con il  decreto  di
          cui all' art. 4,  comma  3,  allo  scopo  di  rispondere  a
          fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale,  con
          riferimento alle seguenti aree tecnologiche: 
                1. efficienza energetica; 
                2. mobilita' sostenibile; 
                3. nuove tecnologie della vita; 
                4. nuove tecnologie per il made in Italy; 
                5. tecnologie innovative per i beni  e  le  attivita'
          culturali; 
                6.   tecnologie   della    informazione    e    della
          comunicazione. 
              2. Ferme restando le caratteristiche  dei  percorsi  di
          cui all' art.  4,  per  il  conseguimento  del  diploma  di
          tecnico superiore di cui al comma 1, i  percorsi  hanno  la
          durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
          per particolari figure, tali percorsi possono  avere  anche
          una durata superiore, nel limite massimo di  sei  semestri,
          sempreche' previsto dal decreto di cui al comma 1. 
              3.  I  giovani  e  gli  adulti  accedono  ai   percorsi
          realizzati  dagli  ITS  con  il  possesso  del  diploma  di
          istruzione secondaria superiore.». 
              -  Per  i  riferimenti  al  testo  del  citato  decreto
          legislativo n. 226 del 2005, si veda nelle note all'art. 3.