Art. 6 
 
 
Standard professionali, standard  formativi  e  certificazione  delle
                             competenze 
 
  1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente  decreto,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione,  della  universita'  e  della  ricerca,  e
previa intesa con le Regioni e le province  autonome  definisce,  nel
rispetto delle competenze delle Regioni  e  province  autonome  e  di
quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del
17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi
formativi  in  apprendistato  per   la   qualifica   e   il   diploma
professionale e in apprendistato di alta formazione. 
  2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi  in  apprendistato
professionalizzante  e  in  apprendistato  di  ricerca  gli  standard
professionali di  riferimento  sono  quelli  definiti  nei  contratti
collettivi nazionali di categoria o, in mancanza,  attraverso  intese
specifiche da sottoscrivere a livello  nazionale  o  interconfederale
anche in corso  della  vigenza  contrattuale.  La  registrazione  nel
libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e  della
qualifica professionale a fini contrattuali  eventualmente  acquisita
e' di competenza del datore di lavoro. 
  3. Allo scopo di armonizzare le  diverse  qualifiche  professionali
acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e  consentire
una correlazione tra standard formativi e standard  professionali  e'
istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
repertorio delle professioni predisposto sulla base  dei  sistemi  di
classificazione del personale previsti nei  contratti  collettivi  di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla  intesa
tra Governo, Regioni e parti sociali del  17  febbraio  2010,  da  un
apposito  organismo  tecnico  di  cui  fanno   parte   il   Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca,  le  associazioni
dei   datori   e   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i   rappresentanti   della
Conferenza Stato-regioni. 
  4.  Le  competenze  acquisite  dall'apprendista   potranno   essere
certificate secondo le modalita' definite dalle Regioni  e  Provincie
Autonome  di  Trento  e  Bolzano  sulla  base  del  repertorio  delle
professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del
cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma
3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e  parti
sociali  nell'accordo  del  17  febbraio  2010.  Nelle   more   della
definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa
riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.