Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. In caso di inadempimento nella erogazione  della  formazione  di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di  lavoro  e  che  sia
tale da  impedire  la  realizzazione  delle  finalita'  di  cui  agli
articoli 3, 4 e 5, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  versare  la
differenza  tra  la  contribuzione  versata  e  quella   dovuta   con
riferimento al livello di inquadramento  contrattuale  superiore  che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore  al  termine  del  periodo  di
apprendistato, maggiorata  del  100  per  cento,  con  esclusione  di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a  seguito
di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso  di
esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della  formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   adottera'   un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine  al
datore di lavoro per adempiere. 
  2. Per ogni violazione delle disposizioni  contrattuali  collettive
attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma  1,  lettere  a),
b), c)  e  d),  il  datore  di  lavoro  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di  recidiva  la
sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300  a  1500  euro.  Alla
contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente  comma
provvedono gli organi di vigilanza  che  effettuano  accertamenti  in
materia di lavoro  e  previdenza  nei  modi  e  nelle  forme  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  come
sostituito dall'articolo 33 della legge  4  novembre  2010,  n.  183.
Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n.  689  e'  la  Direzione  del  lavoro
territorialmente competente. 
  3. Fatte salve  specifiche  previsioni  di  legge  o  di  contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato  sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 
  4.  Ai  fini   della   loro   qualificazione   o   riqualificazione
professionale e' possibile assumere in apprendistato i lavoratori  in
mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga  alle  previsioni
di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  i),  le  disposizioni  in
materia di licenziamenti individuali di  cui  alla  legge  15  luglio
1966, n.  604,  nonche'  il  regime  contributivo  agevolato  di  cui
all'articolo 25, comma 9, della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  e
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 
  5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali  si
intendono esclusivamente quelli definiti  all'articolo  2,  comma  1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  6. Ferma restando la disciplina di  regolazione  dei  contratti  di
apprendistato gia' in essere, con l'entrata in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25,  gli  articoli
21 e 22 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  l'articolo  16  della
legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a  53  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al  presente
decreto non sia immediatamente operativa,  trovano  applicazione,  in
via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  le  regolazioni  vigenti.  In  assenza  della
offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4,  comma  3,  trovano
immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 
  8.  La  disciplina  del  reclutamento   e   dell'accesso,   nonche'
l'applicazione del  contratto  di  apprendistato  per  i  settori  di
attivita' pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente  decreto,
e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  9. In  attesa  della  riforma  degli  incentivi  alla  occupazione,
restano  fermi  gli  attuali  sistemi  di  incentivazione   economica
dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di  previdenza
e assistenza sociale sono mantenuti per un  anno  dalla  prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine  del  periodo  di  formazione,  con
esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4  del  presente
articolo. 
  10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' Regioni possono  fare
riferimento al percorso formativo della Regione dove  e'  ubicata  la
sede legale e possono altresi' accentrare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 
  11. Restano in ogni  caso  ferme  le  competenze  delle  Regioni  a
Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano  ai
sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e delle 
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo  degli  articoli  13  e  14  del  citato
          decreto legislativo n.124 del 2004, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente: 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393 , dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20
          giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le  modalita'  relative  alla   esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 
              - Il testo della legge 15 luglio 1966,  n.  604  (Norme
          sui  licenziamenti  individuali),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1966, n. 195. 
              - Per il testo degli articoli 25, comma 9, e  8,  comma
          4, della citata legge n. 223 del 1991, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 1 del citato  decreto
          legislativo n. 276  del  2003,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato -  citta'  ed  autonomie  locali),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il testo dell'art. 1, commi 1180  e  seguenti,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007), e' il seguente: 
              «1180. All'art.  9-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996,  n.  608,  il  comma  2  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
              "2. In caso di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e  le
          pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione
          al Servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro entro  il  giorno  antecedente  a
          quello di instaurazione  dei  relativi  rapporti,  mediante
          documentazione  avente  data  certa  di  trasmissione.   La
          comunicazione  deve  indicare   i   dati   anagrafici   del
          lavoratore, la data di assunzione, la  data  di  cessazione
          qualora il rapporto  non  sia  a  tempo  indeterminato,  la
          tipologia contrattuale, la  qualifica  professionale  e  il
          trattamento economico e normativo  applicato.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei assunti nel mese precedente. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro". 
              1181. L'art. 7, comma 2,  del  decreto  legislativo  19
          dicembre 2002, n. 297, e' abrogato. 
              1182. Fino alla effettiva operativita' delle  modalita'
          di trasferimento dei  dati  contenuti  nei  moduli  per  le
          comunicazioni  obbligatorie  di  cui  al  decreto  previsto
          dall'art. 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile
          2000, n. 181, resta in vigore  l'obbligo  di  comunicazione
          all'INAIL  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  del   decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  da   effettuarsi
          esclusivamente   attraverso   strumenti   informatici.   La
          medesima comunicazione deve  essere  effettuata  all'IPSEMA
          per gli assicurati del settore marittimo. 
              1183.  Al  comma  5   dell'art.   4-bis   del   decreto
          legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  sono  aggiunte  le
          seguenti lettere: 
                "e-bis) trasferimento del lavoratore; 
                e-ter) distacco del lavoratore; 
                e-quater) modifica della ragione sociale  del  datore
          di lavoro; 
                e-quinquies) trasferimento d'azienda  o  di  ramo  di
          essa". 
              1184. All'art. 4-bis del decreto legislativo 21  aprile
          2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
                "6.  Le  comunicazioni  di  assunzione,   cessazione,
          trasformazione e proroga dei rapporti di  lavoro  autonomo,
          subordinato, associato, dei tirocini e di altre  esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio competente nel cui ambito territoriale e'  ubicata
          la sede di lavoro, con i moduli di cui  al  comma  7,  sono
          valide  ai  fini  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
          comunicazione nei confronti  delle  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
          forme previdenziali sostitutive o  esclusive,  nonche'  nei
          confronti   della   Prefettura-Ufficio   territoriale   del
          Governo. 
                6-bis. All'art. 7, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e  successive
          modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi  causa
          alle proprie dipendenze" sono soppresse. 
                6-ter.  Per  le  comunicazioni  di  cui  al  presente
          articolo, i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  devono
          avvalersi dei  servizi  informatici  resi  disponibili  dai
          servizi competenti presso i quali e'  ubicata  la  sede  di
          lavoro. Il decreto di cui al comma 7  disciplina  anche  le
          modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto  dal
          presente comma". 
                1185. E' abrogato l'art. 19,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni.».