Art. 2 
 
                       Inidoneita' psicofisica 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto,  si  intende  per  inidoneita'
psicofisica permanente assoluta o  relativa  quanto  contenuto  nelle
lettere a) o b): 
    a) inidoneita' psicofisica permanente assoluta lo stato di  colui
che a causa di  infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale  si  trovi
nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di  svolgere  qualsiasi
attivita' lavorativa; 
    b) inidoneita' psicofisica permanente relativa, lo stato di colui
che a causa di  infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale  si  trovi
nell'impossibilita' permanente allo svolgimento di alcune o di  tutte
le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.