Art. 2 Inidoneita' psicofisica 1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneita' psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b): a) inidoneita' psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; b) inidoneita' psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilita' permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.