Art. 6 
 
                          Misure cautelari 
 
  1. L'amministrazione puo' disporre  la  sospensione  cautelare  dal
servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi: 
    a)   in   presenza   di   evidenti   comportamenti   che    fanno
ragionevolmente  presumere  l'esistenza  dell'inidoneita'   psichica,
quando  gli  stessi  generano  pericolo  per  la  sicurezza   o   per
l'incolumita' del dipendente interessato, degli  altri  dipendenti  o
dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita'; 
    b) in presenza  di  condizioni  fisiche  che  facciano  presumere
l'inidoneita' fisica permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio,
quando  le  stesse  generano  pericolo  per  la   sicurezza   o   per
l'incolumita' del dipendente interessato, degli  altri  dipendenti  o
dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita'; 
    c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di
idoneita', in assenza di giustificato motivo. 
  2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione  puo'
disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della
visita  e  avvia  senza  indugio  la  procedura  per   l'accertamento
dell'inidoneita' psicofisica del dipendente. 
  3. Nell'ipotesi di cui  alla  lettera  c),  l'amministrazione  puo'
disporre  la  sospensione  cautelare  e   provvede   per   un   nuovo
accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato  di  sottoporsi  alla
visita reiterato per due volte, a seguito  del  procedimento  di  cui
all'articolo  55-bis  del  decreto  legislativo  n.  165  del   2001,
l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. 
  4. Salvo situazioni  di  urgenza  da  motivare  esplicitamente,  la
sospensione e' preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro
i successivi  5  giorni  puo'  presentare  memorie  e  documenti  che
l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare.  La  sospensione   e'
disposta con atto motivato e comunicata all'interessato. 
  5.  L'efficacia  della  sospensione   cessa   immediatamente   ove,
all'esito  dell'accertamento  medico,  non  sia  riscontrata   alcuna
inidoneita'  psicofisica  in  grado  di   costituire   pericolo   per
l'incolumita' del dipendente interessato, degli  altri  dipendenti  o
dell'utenza. 
  6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata
massima complessiva di  180  giorni,  salvo  rinnovo  o  proroga,  in
presenza di giustificati motivi. 
  7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del
comma 1, lettere a)  e  b),  e'  corrisposta  un'indennita'  pari  al
trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia  in
base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente  sospeso  in
via cautelare dal servizio ai sensi  del  comma  1,  lettera  c),  e'
corrisposta un'indennita' pari al trattamento previsto  dai  CCNL  in
caso di sospensione cautelare in corso  di  procedimento  penale.  Il
periodo di sospensione  e'  valutabile  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si  concluda  con  un
giudizio  di  piena  idoneita',   l'amministrazione   provvede   alla
corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo  periodo  del
presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1,  lettere
a) e b). 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articol0 55-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  55-bis  (Forme  e   termini   del   procedimento
          disciplinare). - 1. Per le infrazioni di  minore  gravita',
          per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione   di   sanzioni
          superiori  al  rimprovero   verbale   ed   inferiori   alla
          sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
          per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,  se
          il responsabile della struttura ha qualifica  dirigenziale,
          si svolge secondo le disposizioni del comma  2.  Quando  il
          responsabile della struttura non ha qualifica  dirigenziale
          o comunque per le infrazioni  punibili  con  sanzioni  piu'
          gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
          disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.
          Alle infrazioni per le  quali  e'  previsto  il  rimprovero
          verbale si applica la disciplina  stabilita  dal  contratto
          collettivo. 
              2. Il responsabile, con qualifica  dirigenziale,  della
          struttura in cui il dipendente lavora, anche  in  posizione
          di  comando  o  di  fuori  ruolo,  quando  ha  notizia   di
          comportamenti   punibili   con   taluna   delle    sanzioni
          disciplinari di  cui  al  comma  1,  primo  periodo,  senza
          indugio e comunque non  oltre  venti  giorni  contesta  per
          iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per
          il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza
          di   un   procuratore   ovvero   di    un    rappresentante
          dell'associazione sindacale cui il  lavoratore  aderisce  o
          conferisce  mandato,  con  un  preavviso  di  almeno  dieci
          giorni. Entro il termine fissato, il dipendente  convocato,
          se  non  intende  presentarsi,  puo'  inviare  una  memoria
          scritta o, in  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento,
          formulare  motivata  istanza  di  rinvio  del  termine  per
          l'esercizio   della   sua   difesa.   Dopo   l'espletamento
          dell'eventuale   ulteriore   attivita'   istruttoria,    il
          responsabile della struttura conclude il procedimento,  con
          l'atto di archiviazione o di  irrogazione  della  sanzione,
          entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In
          caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
          difesa, per impedimento del dipendente, il termine  per  la
          conclusione  del  procedimento  e'  prorogato   in   misura
          corrispondente. Il differimento puo'  essere  disposto  per
          una sola volta nel corso del  procedimento.  La  violazione
          dei termini stabiliti  nel  presente  comma  comporta,  per
          l'amministrazione, la  decadenza  dall'azione  disciplinare
          ovvero, per il dipendente, dall'esercizio  del  diritto  di
          difesa. 
              3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
          dirigenziale ovvero se la sanzione  da  applicare  e'  piu'
          grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette
          gli atti, entro cinque  giorni  dalla  notizia  del  fatto,
          all'ufficio individuato  ai  sensi  del  comma  4,  dandone
          contestuale comunicazione all'interessato. 
              4.  Ciascuna  amministrazione,   secondo   il   proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti disciplinari ai sensi  del  comma  1,  secondo
          periodo.  Il  predetto  ufficio  contesta   l'addebito   al
          dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
          istruisce  e  conclude  il  procedimento   secondo   quanto
          previsto nel comma 2, ma, se la sanzione  da  applicare  e'
          piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo,  con
          applicazione di  termini  pari  al  doppio  di  quelli  ivi
          stabiliti  e  salva  l'eventuale   sospensione   ai   sensi
          dell'articolo  55-ter.  Il  termine  per  la  contestazione
          dell'addebito decorre dalla data di  ricezione  degli  atti
          trasmessi ai sensi del comma  3  ovvero  dalla  data  nella
          quale   l'ufficio   ha   altrimenti    acquisito    notizia
          dell'infrazione, mentre la decorrenza del  termine  per  la
          conclusione del procedimento resta  comunque  fissata  alla
          data di prima acquisizione della  notizia  dell'infrazione,
          anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura
          in cui il dipendente lavora. La violazione dei  termini  di
          cui al presente comma comporta, per  l'amministrazione,  la
          decadenza   dall'azione   disciplinare   ovvero,   per   il
          dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. 
              5. Ogni comunicazione al  dipendente,  nell'ambito  del
          procedimento  disciplinare,  e'  effettuata  tramite  posta
          elettronica certificata, nel  caso  in  cui  il  dipendente
          dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna
          a mano. Per le comunicazioni successive alla  contestazione
          dell'addebito, il dipendente puo'  indicare,  altresi',  un
          numero di fax, di cui egli o il suo  procuratore  abbia  la
          disponibilita'.  In   alternativa   all'uso   della   posta
          elettronica  certificata  o  del  fax  ed  altresi'   della
          consegna a mano, le comunicazioni sono  effettuate  tramite
          raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente
          ha  diritto   di   accesso   agli   atti   istruttori   del
          procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini  diversi
          o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente
          articolo. 
              6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della  struttura
          o  l'ufficio  per  i  procedimenti   disciplinari   possono
          acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
          documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
          predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione
          del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. 
              7.   Il   lavoratore   dipendente   o   il   dirigente,
          appartenente   alla   stessa    amministrazione    pubblica
          dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a  conoscenza
          per ragioni  di  ufficio  o  di  servizio  di  informazioni
          rilevanti  per  un  procedimento  disciplinare  in   corso,
          rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la   collaborazione
          richiesta  dall'autorita'  disciplinare  procedente  ovvero
          rende  dichiarazioni  false  o   reticenti,   e'   soggetto
          all'applicazione,   da   parte   dell'amministrazione    di
          appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
          dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
          alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente,  fino
          ad un massimo di quindici giorni. 
              8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
          titolo,   in   un'altra   amministrazione   pubblica,    il
          procedimento  disciplinare  e'  avviato  o  concluso  o  la
          sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali  casi  i
          termini  per  la  contestazione  dell'addebito  o  per   la
          conclusione del  procedimento,  se  ancora  pendenti,  sono
          interrotti  e  riprendono  a  decorrere   alla   data   del
          trasferimento. 
              9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se  per
          l'infrazione  commessa  e'   prevista   la   sanzione   del
          licenziamento  o  se  comunque   e'   stata   disposta   la
          sospensione  cautelare  dal   servizio,   il   procedimento
          disciplinare ha egualmente corso  secondo  le  disposizioni
          del presente articolo e le determinazioni  conclusive  sono
          assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi  dalla
          cessazione del rapporto di lavoro.».