Art. 7 
 
                 Trattamento giuridico ed economico 
 
  1. Nel caso di inidoneita'  permanente  relativa  allo  svolgimento
delle  mansioni  del  profilo  professionale  di   appartenenza   del
dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero
al servizio  nelle  strutture  organizzative  di  settore,  anche  in
mansioni equivalenti o di altro profilo professionale  riferito  alla
posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione
in  riferimento  all'esito  dell'accertamento  medico  e  ai   titoli
posseduti   ed   assicurando    eventualmente    un    percorso    di
riqualificazione. 
  2. Nel caso di inidoneita' a svolgere mansioni proprie del  profilo
di  inquadramento  o  mansioni  equivalenti,  l'amministrazione  puo'
adibire  il  lavoratore  a  mansioni   proprie   di   altro   profilo
appartenente a diversa area professionale o eventualmente a  mansioni
inferiori, se giustificate e coerenti con  l'esito  dell'accertamento
medico e  con  i  titoli  posseduti,  con  conseguente  inquadramento
nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un
percorso di riqualificazione. 
  3.  Se  non  sono  disponibili  nella  dotazione   organica   posti
corrispondenti ad un profilo di  professionalita'  adeguata  in  base
alle risultanze dell'accertamento medico,  l'amministrazione  colloca
il  dipendente  in  soprannumero,  rendendo  indisponibili,  sino   a
successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente  dal  punto
di vista finanziario. 
  4. Se il dipendente e' adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha
diritto  alla  conservazione  del  trattamento  economico   fisso   e
continuativo corrispondente all'area  ed  alla  fascia  economica  di
provenienza mediante la corresponsione  di  un  assegno  ad  personam
riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 
  5. Se l'inidoneita' psicofisica  relativa  riguarda  personale  con
incarico  di   funzione   dirigenziale,   l'amministrazione,   previo
contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere  e,  in
base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente,
puo': 
    a) conferire un incarico dirigenziale,  tra  quelli  disponibili,
diverso  e  compatibile   con   l'esito   dell'accertamento   medico,
assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione;  a  tal
fine l'amministrazione  programma  il  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali, tenendo anche conto  delle  procedure  di  verifica  di
idoneita' in corso; 
    b)  nel  caso  di   indisponibilita'   di   posti   di   funzione
dirigenziale, il dirigente con  inidoneita'  permanente  relativa  e'
collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  senza
incarico. 
  6. Nel caso di conferimento  a  dirigente  di  incarico  di  valore
economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e
continuativo corrispondente all'incarico  di  provenienza  sino  alla
prevista  scadenza  mediante  la  corresponsione  di  un  assegno  ad
personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 
  7. Se l'inidoneita' psicofisica relativa riguarda un dipendente con
incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneita' risulta incompatibile con
lo  svolgimento  dell'incarico  stesso,   l'Amministrazione,   previa
revoca,  dispone  la  restituzione  al   profilo   professionale   di
inquadramento,  ovvero  il  rientro  presso  le  amministrazioni   di
appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta. 
  8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non
e' possibile a  causa  di  carenza  di  disponibilita'  in  organico,
l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di  mobilita',
anche temporanea, presso le amministrazioni aventi  sede  nell'ambito
territoriale  della  provincia  ai  fini  della  ricollocazione   del
dipendente interessato. All'esito della procedura  di  consultazione,
da  concludersi  entro  90  giorni  dall'avvio,   se   non   emergono
disponibilita', si applica l'articolo 33 del decreto  legislativo  n.
165 del 2001. 
  9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle
istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma
127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  10.  Per  la  determinazione  dei  criteri  di  ricollocazione  del
dipendente ai sensi dei  commi  2  e  5  l'amministrazione  segue  la
procedura di informazione sindacale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riportano gli articoli 19,  23  e  33  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  (Art.
          19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico svolto. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              «Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - (Art. 23 del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito  dall'art.  15
          del decreto legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n.  387  del
          1998). 
              1.  In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei  dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito sono definite apposite sezioni in modo da  garantire
          la  eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti   della
          seconda fascia sono reclutati attraverso  i  meccanismi  di
          accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti  della  seconda
          fascia transitano nella  prima  qualora  abbiano  ricoperto
          incarichi di direzione di uffici  dirigenziali  generali  o
          equivalenti, in base  ai  particolari  ordinamenti  di  cui
          all'articolo 19, comma 11, per un  periodo  pari  almeno  a
          cinque anni senza  essere  incorsi  nelle  misure  previste
          dall'articolo  21  per  le   ipotesi   di   responsabilita'
          dirigenziale. 
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente
          decreto.  I  contratti  o  accordi   collettivi   nazionali
          disciplinano, secondo il  criterio  della  continuita'  dei
          rapporti e privilegiando la libera  scelta  del  dirigente,
          gli effetti connessi ai trasferimenti e alla  mobilita'  in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo con l'ente di previdenza,  al  trattamento  di
          fine rapporto e allo stato giuridico legato  all'anzianita'
          di servizio e al  fondo  di  previdenza  complementare.  La
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  cura   una   banca   dati   informatica
          contenente i dati relativi ai ruoli  delle  amministrazioni
          dello Stato.». 
              «Art.  33   (Eccedenze   di   personale   e   mobilita'
          collettiva). - (Art. 35 del decreto legislativo n.  29  del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  14  del  decreto
          legislativo n. 470 del 1993  e  dall'art.  16  del  decreto
          legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). 
              1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino  eccedenze
          di personale sono tenute ad  informare  preventivamente  le
          organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e  ad  osservare
          le procedure previste dal presente articolo. Si  applicano,
          salvo   quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
          disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n.  223,  ed
          in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi
          1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente
          responsabile delle eccedenze delle unita' di personale,  ai
          sensi  del  comma  1,   e'   valutabile   ai   fini   della
          responsabilita' per danno erariale. 
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci  dipendenti.  Il
          numero di dieci unita' si intende raggiunto anche  in  caso
          di dichiarazione di  eccedenza  distinte  nell'arco  di  un
          anno. In caso di eccedenze per un  numero  inferiore  a  10
          unita'  agli  interessati  si  applicano  le   disposizioni
          previste dai commi 7 e 8. 
              3. La comunicazione preventiva di cui  all'articolo  4,
          comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  viene  fatta
          alle  rappresentanze  unitarie   del   personale   e   alle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    del    contratto
          collettivo nazionale del comparto o area. La  comunicazione
          deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano  la
          situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a  riassorbire  le  eccedenze  all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche del personale eccedente, nonche'  del  personale
          abitualmente  impiegato,  delle  eventuali   proposte   per
          risolvere la situazione di eccedenza e dei  relativi  tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare   le    conseguenze    sul    piano    sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime. 
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione  di  cui  al  comma  1,  a  richiesta   delle
          organizzazioni sindacali di cui  al  comma  3,  si  procede
          all'esame delle cause che hanno contribuito  a  determinare
          l'eccedenza del personale e delle possibilita'  di  diversa
          utilizzazione del personale eccedente, o di una sua  parte.
          L'esame  e'  diretto  a  verificare  le   possibilita'   di
          pervenire ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale  o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,  anche  mediante  il   ricorso   a   forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni  comprese
          nell'  ambito  della  Provincia   o   in   quello   diverso
          determinato  ai  sensi  del  comma  6.  Le   organizzazioni
          sindacali  che  partecipano  all'esame  hanno  diritto   di
          ricevere,    in    relazione    a     quanto     comunicato
          dall'amministrazione,  le  informazioni  necessarie  ad  un
          utile confronto. 
              5. La  procedura  si  conclude  decorsi  quarantacinque
          giorni dalla data del ricevimento  della  comunicazione  di
          cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale  nel
          quale sono riportate le diverse posizioni delle  parti.  In
          caso di disaccordo,  le  organizzazioni  sindacali  possono
          richiedere   che   il   confronto    prosegua,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri,   con   l'assistenza    dell'Agenzia    per    la
          rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  -
          ARAN, e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi  degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni.   La
          procedura si conclude in ogni caso  entro  sessanta  giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1. 
              6. I contratti collettivi nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o  in
          quello  diverso  che,  in  relazione   alla   distribuzione
          territoriale delle amministrazioni o  alla  situazione  del
          mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti  collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
              7. Conclusa la procedura di cui ai  commi  3,  4  e  5,
          l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il  personale
          che non sia possibile  impiegare  diversamente  nell'ambito
          della medesima  amministrazione  e  che  non  possa  essere
          ricollocato presso altre amministrazioni,  ovvero  che  non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo  gli  accordi  intervenuti  ai  sensi   dei   commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha diritto ad  un'  indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare   di   cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.». 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 127,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «127. Per  le  medesime  finalita'  e  con  i  medesimi
          strumenti di cui al comma  124,  puo'  essere  disposta  la
          mobilita',  anche   temporanea,   del   personale   docente
          dichiarato   permanentemente   inidoneo   ai   compiti   di
          insegnamento. A tali fini detto personale e' iscritto in un
          ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione
          del  contratto   collettivo   nazionale   quadro   per   la
          equiparazione dei profili professionali,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro della pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  definiti,  in
          via provvisoria, i criteri di  raccordo  ed  armonizzazione
          con la disciplina contrattuale ai  fini  dell'inquadramento
          in profili professionali amministrativi,  nonche',  con  le
          modalita' di  cui  al  comma  125,  gli  appositi  percorsi
          formativi finalizzati alla riconversione professionale  del
          personale interessato. Con gli strumenti di  cui  al  comma
          124  vengono   disciplinati   gli   aspetti   relativi   al
          trattamento   giuridico   ed   economico   del    personale
          interessato, nonche' i profili finanziari,  senza  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».