Art. 3 
 
 
              Procedura di costituzione degli spin off 
                       o start up universitari 
 
  1. La proposta di costituzione  della  societa'  e'  approvata  dal
consiglio  di  amministrazione  dell'universita',  che   delibera   a
maggioranza dei suoi membri,  previo  parere  favorevole  del  senato
accademico. 
  2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale
contenente: 
    a) gli obiettivi; 
    b) il piano finanziario; 
    c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento; 
    d) il carattere innovativo del progetto; 
    e) le qualita' tecnologiche e scientifiche del progetto; 
    f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei
ricercatori coinvolti, con la  previsione  dell'impegno  richiesto  a
ciascuno per lo svolgimento delle attivita' di spin off, al  fine  di
consentire  al  Consiglio   di   amministrazione   di   valutare   la
compatibilita' con la disciplina appositamente  definita  dall'ateneo
ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30  dicembre  2010,
n. 240; 
    g) le modalita' di eventuale  partecipazione  al  capitale  e  la
definizione della quota di partecipazione richiesta; 
    h) gli aspetti relativi alla  regolamentazione  della  proprieta'
intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista
dall'ateneo. 
  3.  Non  possono  partecipare  alle  deliberazioni  relative   alla
costituzione  delle  imprese  spin  off  o  start  up  i   proponenti
dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione  del  proprio
personale dalle deliberazioni in materia  di  spin  off  o  start  up
rientrano nell'autonoma disciplina delle universita'. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo del comma 9, dell'articolo 6 della legge
          30 dicembre 2010, n. 240 si veda nelle note all'articolo 1.