IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per
la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in
data 7 aprile 2011;
Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 20 aprile 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto
dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad
operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, quale di seguito individuato.
2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti
sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui
all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e
2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di
lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una
singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia
la disponibilita' giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
4. Restano altresi' applicabili, limitatamente alle fattispecie di
cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva
disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione
e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di
verifica della idoneita' tecnico-professionale prescritti
dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto
legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo degli articoli 6 e 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' il
seguente:
«Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e'
istituita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta
da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta'
sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alla materia
dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010,
le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite
con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.».
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi). - 1. Nell'ambito della Commissione di
cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni
provenienti da organismi paritetici, vengono individuati
settori, ivi compreso il settore della sanificazione del
tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso
percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di
cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sulla applicazione di
determinati standard contrattuali e organizzativi
nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati
ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei
termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera g) di uno strumento che consenta la continua
verifica della idoneita' delle imprese e dei lavoratori
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di
legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale
strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese
ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
determina l'impossibilita' per l'impresa o per il
lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore
edile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che
potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso ad
altri settori di attivita' individuati con uno o piu'
accordi interconfederali stipulati a livello nazionale
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, il
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di
cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre se
correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.».
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 6, comma 8, e 27 del
citato decreto legislativo n.81 del 2008, si vedano le note
alle premesse.
- Il testo degli articoli 66 e 121 del citato decreto
legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento).
- 1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in
pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove
sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia
stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la
vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero
senza previo risanamento dell'atmosfera mediante
ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi
dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori
devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di
apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti
luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire
l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.».
«Art. 121 (Presenza di gas negli scavi). - 1. Quando si
eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e
fosse in genere, devono essere adottate idonee misure
contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in
rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza
di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture
di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze
pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di
gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita' dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente
aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono
essere provvisti di idonei dispositivi di protezione
individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di
idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad
un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto
all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo
deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente
all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie,
in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o
asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreche' sia assicurata una efficace e continua
aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas
infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre
vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma,
di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad
incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori
devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.».
- Il testo dell'allegato IV, punto 3, del citato
decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Allegato IV
Requisiti dei luoghi di lavoro
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI,
RECIPIENTI, SILOS
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti,
quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare
lavoratori per operazioni di controllo, riparazione,
manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio
dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti
di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di
sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei
luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai
lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o
vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi
sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o
altre misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere
a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri
dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e
a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange
cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare,
sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con
l'indicazione del divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera
all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da
altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di
accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non
possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al
fondo dei luoghi predetti e' disagevole, i lavoratori che
vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con
corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi
idonei a consentire la normale respirazione.
3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa
escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri
infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate
nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte
ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali
la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di
attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi.
Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono
essere di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con
i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal
pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque
sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su
tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di
cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il
parapetto non e' richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per
condizioni di impianto non sia possibile applicare il
parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei
recipienti devono essere provviste di solide coperture o di
altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei
lavoratori entro di essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli
stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne
limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro
non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di
cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un
metro.
3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3
non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i
serbatoi ed i recipienti, hanno una profondita' non
superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie
dannose e sempre che siano adottate altre cautele.
3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano
una profondita' di oltre 2 metri e che non siano provvisti
di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile
predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei
suddetti recipienti devono essere usate scale
trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative
apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere
costruite e collocate in modo che:
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas,
o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno
ai lavoratori;
3.6.1.2 in caso di necessita' sia attuabile il
massimo e piu' rapido svuotamento delle loro parti.
3.6.2. Quando esistono piu' tubazioni o canalizzazioni
contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa
natura, esse e le relative apparecchiature devono essere
contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta
di reti estese, con distinta colorazione, il cui
significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante
tabella esplicativa.
3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando
costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni
secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali
valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad
effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di
necessita'.
3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di
sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per
garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di
appropriati dispositivi o impianti accessori, quali
chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o
materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose,
compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere
provvisti:
3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie
tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri
liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i
lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;
3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per
impedire il rigurgito o traboccamento.
3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di
cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi
altre idonee misure di sicurezza.
3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o
materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque
dannose devono essere provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la
fuoriuscita del contenuto;
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere
sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e
svuotamento;
3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie,
anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il
loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura
del contenuto.
3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi
quelli vuoti gia' usati, devono essere conservati in posti
appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se
queste condizioni non sono evidenti.
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere
reimpiegati per le stesse materie gia' contenute, devono,
subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati
lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie
cautele.
3.11.3. In ogni caso e' vietato usare recipienti che
abbiano gia' contenuto liquidi infiammabili o suscettibili
di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive
o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che
si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del
loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del
primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari
di trasformazione.».
- Il testo dell'articolo 26, comma 1, del citato
decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita'
produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero
ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione
dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-professionale,
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.».