Art. 2
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati
1. Qualsiasi attivita' lavorativa nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da
imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei
seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia
di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di
gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2
dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel
caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per
cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche
con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in
questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati
preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve
essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le
funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attivita' di informazione e
formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro
ove impiegato per attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei
fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di verifica di
apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalita' della
formazione di cui al periodo che precede sono individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei
rischi propri delle attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita' di
addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66
e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di tutto
il personale impiegato per le attivita' lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di
lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza
coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e
dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia
di Documento unico di regolarita' contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della
contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della
contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la
prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e
accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se
non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei
riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le
lavorazioni vengano subappaltate.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 21, comma 2, del citato
decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile e ai lavoratori autonomi). - (Omissis).
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai
rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio
carico hanno facolta' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo
le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni
di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali.».
- Il testo del titolo VIII, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre del 2003, n.276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,di
cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.
- Il testo degli articoli 34 e 37, del citato decreto
legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
- 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il
datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di
evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma
6, nelle imprese o unita' produttive fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i
compiti di primo soccorso, nonche' di prevenzione degli
incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento
dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione a persone interne all'azienda o all'unita'
produttiva o a servizi esterni cosi' come previsto
all'articolo 31, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui al comma 2-bis.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva
validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto
e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al
periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i
compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli
specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e
46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al
comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo
di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente
periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.».
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente
decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni
gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo
che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma
2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta
e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore
di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso
le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono
avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,
tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente decreto
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il
contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.».