Art. 3
Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati
1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le
attivita' lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore
di lavoro ove impiegato nelle medesime attivita', o i lavoratori
autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal
datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui
sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti,
ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti
di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in
relazione alla propria attivita'. L'attivita' di cui al precedente
periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato
all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e,
comunque, non inferiore ad un giorno.
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio
rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le
attivita' di informazione, formazione e addestramento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi
presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita' lavorative, che
vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita'
svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai
lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali
lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro
committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente
attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o,
ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita' in
ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di
coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario
nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potra' corrispondere
a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente
regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria
per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del
citato decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto,
che presta la sua attivita' per conto delle societa' e
dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore
di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32, facente parte del
servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei
titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarita' del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermita';
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»:
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attivita', finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza;
r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione;
t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e
raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa
istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne
la piu' ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento
per l'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni,
dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda
e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette
a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attivita'
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»:
modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l'attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra
attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilita' sociale delle imprese»:
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro
attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate.».