IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica; Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 5 aprile 1979; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti; Vista la legge del 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare della IAEA, fatta a Vienna il 20 settembre 1994; Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1970, n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2009/71/Euratom, al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attivita' nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonche' la loro successiva disattivazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.». 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «non diversamente disposto» sono inserite le seguenti: «e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari; b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorita' preposta per conferire la responsabilita' in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni; c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilita' generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione.». 3. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, alinea, le parole: «le seguenti definizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti ulteriori definizioni». 4. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente: «Capo VII-bis Sicurezza nucleare degli impianti nucleari Art. 58-bis (Titolari delle autorizzazioni). - 1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacita' tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilita' primaria per la sicurezza degli impianti nucleari. Tale responsabilita' non puo' essere delegata. 2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato, in conformita' ai criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard europei ed internazionali: a) a valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti; b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze. 3. Il titolare dell'autorizzazione deve, altresi', prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Art. 58-ter (Esperienze e competenze in materia di sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilita' in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali e' appaltato lo svolgimento di attivita' aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione. Art. 58-quater (Informazioni). - 1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinche' le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. 2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attivita' svolta nonche' ogni informazione utile nei settori di sua competenza. 3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione. 4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso. 5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Art. 58-quinquies (Relazioni). - 1. Entro il 22 luglio 2014 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni prima del termine utile, atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presentano una relazione alla Commissione europea, tenendo conto delle relazioni e dei cicli di riesame previsti al riguardo dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare. 2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l'Agenzia per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare. 3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'Agenzia richiede un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.».
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2009/71/EURATOM e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172. - Il testo dell'art. 1 e degli allegati A e B della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009), cosi' recita: «Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. - Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.» «Allegato A - (Art. 1, commi 1 e 3) 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE; 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata); 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione); 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata); 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata); 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata); 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione); 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio; 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'.» «Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata); 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione; 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione); 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti; 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali; 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (Versione codificata); 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo; 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione); 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione); 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata); 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti; 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.». - La legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee - stralcio: Trattato CEE), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, S.O. - La legge 2 agosto 2008, n. 130 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008, n. 185, S.O. - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27. - La legge 7 agosto 1982, n. 704 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1982, n. 277, S.O. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O. - Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2000, n. 203, S.O. - Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153. - Legge 19 gennaio 1998, n. 10 e' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1998, n. 28. - La legge 16 dicembre 2005, n. 282 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2006, n. 5, S.O. - Il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita: «Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attivita' di trasporto di materie radioattive, anche in conformita' alla normativa internazionale e comunitaria di settore. 2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di comunicazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1450 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1971, n. 123. - Il testo dell'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 29 (Agenzia per la sicurezza nucleare). - 1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attivita' concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attivita' mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. 1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009. 2. L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia che le verranno associate. 3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17. 4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione. L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi. 5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare: a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia; b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi; c) l'Agenzia svolge ispezioni al fine di assicurare che le attivita' non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate; d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste; e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualita', l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili la trasmissione di dati, informazioni e documenti; f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformita' alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure correttive e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonche' disporre la sospensione delle attivita' e proporre alle autorita' competenti la revoca delle autorizzazioni. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo e' corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia e' tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita', all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente; h); i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA); l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie. 6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente. 7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. 8. L'Agenzia e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralita' e indipendenza, di comprovata professionalita' ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia. 9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti. 10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale e' nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimita' dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della gestione. 11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18. 12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni. 13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge. 16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia. 16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale. 17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue societa' partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti. 18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attivita' dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia e' autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 19. Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni e i compiti trasferiti all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici gia' disciplinata dall'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data. 21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari. 22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Note all'art. 1: - Il titolo e il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.» «Art. 3 (Rinvio ad altre definizioni). - Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilita' civile, nonche' le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari; b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorita' preposta per conferire la responsabilita' in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni; c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilita' generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione.» «Art. 4 (Definizioni). - Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti ulteriori definizioni: Omissis.».