Art. 2 
 
             Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99 
 
  1. All'articolo  29  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la  regolamentazione
tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare
degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del
Consiglio, del 25 giugno 2009.»; 
    b) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi  internazionali  di
valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti  nucleari
in esercizio in altri Paesi.»; 
    c) il comma 13  e'  sostituito  dal  seguente:  «13.  A  pena  di
decadenza  il  presidente,  i  membri  dell'Agenzia  e  il  direttore
generale  non  possono  esercitare,  direttamente  o  indirettamente,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi elettivi  o
di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando,  per  i
dipendenti   pubblici,   quanto   previsto   dall'articolo   1    del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; 
    d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 
  «16-bis. Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  di  vigilanza,
l'Agenzia si avvale  dei  propri  ispettori,  che  operano  ai  sensi
dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230. 
  16-ter.  L'Agenzia  assicura,  attraverso   idonei   strumenti   di
formazione ed aggiornamento, il  mantenimento  e  lo  sviluppo  delle
competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione  del
proprio personale.»; 
    e)  al  comma  20,  le  parole:  «le  funzioni  trasferite»  sono
sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo vigente dell'art. 29 della citata  legge
          n. 99 del 2009, si veda nelle note alle premesse.