Art. 2 Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99 1. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009.»; b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.»; c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: «16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.»; e) al comma 20, le parole: «le funzioni trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti».
Note all'art. 2: - Per il testo vigente dell'art. 29 della citata legge n. 99 del 2009, si veda nelle note alle premesse.