Art. 4 Invarianza degli oneri 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il titolare dell'autorizzazione provvede alle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come aggiunto dall'articolo 1, nell'ambito delle proprie risorse umane strumentali e finanziarie e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. 3. Per le attivita' ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Romani, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Maroni, Ministro dell'interno Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fazio, Ministro della salute Palma, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma