Art. 10 
 
Violazione agli obblighi derivanti dall'articolo 45  del  regolamento
in materia di comunicazione all'Archivio dell'Istituto  superiore  di
                              sanita'. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'importatore   o
l'utilizzatore a  valle  responsabile  della  commercializzazione  di
miscele sul mercato  nazionale,  che  non  ottempera  all'obbligo  di
comunicazione  delle  informazioni   di   cui   all'articolo   15   e
all'allegato XI  del  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,
all'organismo designato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo  3,  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   15   nonche'
          dell'allegato XI del decreto legislativo 1° marzo 2003,  n.
          65 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo di  partenariato  e
          di cooperazione tra le Comunita' europee ed  i  loro  Stati
          membri,  da  una  parte,  e  l'Ucraina,   dall'altra,   con
          allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il
          14 giugno 1994, ed uno  scambio  di  lettere  effettuato  a
          Lisbona il 17 dicembre  1994),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70: 
              «Art. 15. - 1. I prodotti del territorio di  una  Parte
          importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti
          ne' direttamente ne' indirettamente a tasse  interne  o  ad
          altri oneri interni di nessuna specie, superiori  a  quelli
          applicati,  direttamente  o  indirettamente,  ai   prodotti
          interni simili. 
              2.  A  questi  prodotti  viene  inoltre   concesso   un
          trattamento non  meno  favorevole  di  quello  concesso  ai
          prodotti simili di origine nazionale conformemente a  tutte
          le leggi, normative e condizioni specifiche per la  vendita
          interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto,  la
          distribuzione o l'uso di questi prodotti.  Le  disposizioni
          del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione  dei
          vari   oneri   relativi   al   trasporto   interno   basati
          esclusivamente  sulla  gestione  economica  del  mezzo   di
          trasporto e non sulla nazionalita' del prodotto». 
              «Allegato XI - Criteri per fornire le  informazioni  di
          cui all'art. 15 - Parte A - Disposizioni generali. -  1.  I
          fabbricanti, gli importatori o i distributori di  preparati
          pericolosi disciplinati dall'art. 15, comma 1, del presente
          decreto forniscono all'Istituto superiore di  sanita',  per
          ciascun preparato, le seguenti informazioni: 
                a) la o  le  denominazioni  o  nomi  commerciali  del
          preparato; 
                b) il nome e l'indirizzo, l'indicazione del numero di
          telefono,  telefax  ed   eventuali   indirizzi   di   posta
          elettronica del responsabile  dell'immissione  sul  mercato
          italiano; 
                c)  la  composizione   qualitativa   e   quantitativa
          completa del preparato; 
                d) le caratteristiche chimico-fisiche; 
                e) le tipologie di impiego; 
                f) i tipi di imballaggio. 
              2. Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 relativi
          ai  preparati  pericolosi   immessi   sul   mercato   prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto, se non  ancora
          comunicati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 19
          aprile 2000 del Ministro della  sanita',  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -   serie
          generale - n. 274  del  23  novembre  2000,  devono  essere
          forniti entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
          del  presente  decreto  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          repubblica italiana. 
              3. Le informazioni e i dati di cui al  comma  1  devono
          essere  forniti  su  supporto  elettronico  utilizzando  il
          programma appositamente  compilato,  fornito  dall'Istituto
          superiore di sanita' su disco  ottico  su  richiesta  degli
          interessati,  oppure  scaricabile  direttamente  dal   sito
          internet dell'istituto. 
              4. Per i preparati  pericolosi  immessi  per  la  prima
          volta sul mercato dopo l'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i fabbricanti, gli importatori  o  i  distributori
          devono fornire le informazioni e i dati di cui al  comma  1
          entro trenta giorni dall'avvenuta immissione sul mercato. 
              5. I fabbricanti, gli importatori o i distributori sono
          inoltre tenuti ad informare l'Istituto superiore di sanita'
          della cessazione dell'immissione sul mercato dei  preparati
          per i quali sono state fornite le informazioni e i dati  di
          cui al comma 1. 
              Parte B - Indicazioni  da  fornire  e  criteri  per  la
          predisposizione  della  documentazione.  -   Il   programma
          operativo  fornito  dall'Istituto  superiore   di   sanita'
          consente  una   compilazione   assistita   del   formulario
          elettronico  necessario  alla   definizione   dell'Archivio
          preparati. 
              Alcune  informazioni  risultano  obbligatorie  e  vanno
          inserite per consentire al programma medesimo di procedere.
          Altre informazioni sono considerate facoltative. 
              In ogni caso, si riporta qui di seguito l'elenco  delle
          informazioni richieste, con relative note esplicative: 
                1) Nome commerciale del preparato. 
              Deve  essere  indicata  la  designazione  o   il   nome
          commerciale del preparato. 
                2) Altre denominazioni commerciali del preparato. 
              Vanno  riportate  le  altre  denominazioni   utilizzate
          dall'azienda  per  identificare  prodotti  di  composizione
          simile, cioe' rientranti negli intervalli  di  variabilita'
          compositiva  indicati  di  seguito;  in  questo   modo   e'
          possibile, per serie di prodotti, fornire  un'unica  scheda
          informativa, indicando al presente  punto  tutte  le  altre
          identificazioni commerciali  dei  prodotti  con  l'Istituto
          superiore di sanita' per l'Archivio preparati pericolosi, e
          che resta uguale anche se in futuro per una  certa  azienda
          il reale numero di partita IVA dovesse cambiare. 
                3) Codice dell'azienda. 
              E'  un  codice  che  consente  di   gestire   in   modo
          informatico le informazioni fornite. Deve essere un  codice
          specifico per ogni azienda; va  utilizzato  preferibilmente
          il  numero  di  partita  IVA,  che  diventa  il  codice  di
          riferimento  dell'azienda  nei  rapporti   con   l'Istituto
          superiore di sanita' per l'Archivio preparati pericolosi, e
          che resta uguale anche se in futuro per una  certa  azienda
          il reale numero di partita I.V.A. dovesse cambiare. 
              4) Codice del prodotto. 
              E' un codice che viene  automaticamente  attribuito  al
          prodotto dal programma, ma che puo' essere  modificato  dal
          compilatore, allo scopo  di  immettere  il  proprio  codice
          interno. 
              Nei casi in cui una scheda faccia  riferimento  ad  una
          famiglia di prodotti, secondo quanto indicato al punto  2),
          viene comunque assegnato un solo codice. 
                5) Identificazione del  responsabile  dell'immissione
          sul mercato italiano. 
              Deve    essere    indicata    l'azienda    responsabile
          dell'immissione   sul   mercato   italiano    che    appare
          sull'etichetta del  prodotto  (fabbricante,  importatore  o
          distributore). 
              Al riguardo si ricorda che: 
                a) per i preparati  pericolosi  immessi  sul  mercato
          italiano  da  aziende  non  italiane,  l'informazione  deve
          essere fornita all'ISS direttamente da dette aziende; 
                b) per i preparati pericolosi importati o distribuiti
          da   aziende   italiane,   qualora   l'importatore   o   il
          distributore  non   conosca   l'esatta   composizione   del
          prodotto, lo stesso importatore o distributore del prodotto
          puo'  compilare  il   formulario   indicando   come   unico
          componente il nome e il  codice  originale  del  preparato,
          chiedendo  al  produttore  di  inviare  a  sua  volta   una
          dichiarazione sullo stesso preparato in cui siano  inserite
          le informazioni sulla composizione; 
                c) per i  preparati,  pericolosi  o  non  pericolosi,
          utilizzati  come  materia  prima  per  la  formulazione  di
          preparati pericolosi si pongono due casi distinti: 
                  nel caso di preparato  pericoloso  utilizzato  come
          materia prima, qualora l'utilizzatore  non  disponga  delle
          informazioni sui componenti non pericolosi  presenti,  egli
          presenta una dichiarazione in cui indica, fra i componenti,
          il  nome  del  preparato-materia   prima   e   dell'azienda
          fornitrice. Poiche' detta azienda fornitrice  ha  anch'essa
          l'obbligo,  ai  sensi  del  presente  decreto,  di  fornire
          all'ISS le  informazioni  richieste,  lo  stesso  ISS  puo'
          disporre   delle   informazioni   complessive   circa    la
          composizione completa del preparato finale; 
                  nel caso di un preparato non pericoloso  utilizzato
          come materia prima,  l'azienda  utilizzatrice,  se  non  in
          grado di fornire all'ISS le informazioni di cui al presente
          decreto, presenta una dichiarazione in cui  indica,  fra  i
          componenti, il nome del prodotto e della ditta  fornitrice,
          in  maniera  che  lo  stesso  ISS  possa,   all'occorrenza,
          stabilire  contatti  con  detto  fornitore  allo  scopo  di
          acquisire le informazioni necessarie. 
                6) Indicazione della data di cessata  immissione  sul
          mercato di un prodotto. 
              Questa indicazione  deve  essere  fornita,  nell'ambito
          dell'aggiornamento periodico, per permettere  di  eliminare
          dalla banca dati, dopo un  certo  periodo  di  tempo  dalla
          segnalazione, i prodotti che non sono piu' disponibili  sul
          mercato; essi non vengono comunque cancellati,  almeno  per
          un  certo  periodo,  ma  sono  inseriti  in   un   archivio
          parallelo. 
                7) Tipologia d'uso del preparato. 
              Allo scopo di identificare in modo univoco la tipologia
          merceologica del preparato, viene accluso nel programma  un
          elenco di tipologie di impiego dei prodotti; il dichiarante
          deve fare riferimento alle voci indicate o, quando  non  si
          riconoscesse in tali identificazioni, fornire una tipologia
          d'uso sotto la voce «altri». 
                8) Elementi identificativi del preparato. 
              Deve essere indicato  lo  stato  fisico  del  preparato
          (solido,  liquido,  gassoso,  pastoso,  aerosol,  altro  da
          specificare) e quelle caratteristiche  chimico  fisiche  di
          interesse, che sono  comunque  facoltative  e  che  possono
          essere fornite se rilevanti ai fini del pronto  intervento.
          Si raccomanda tuttavia  di  fornire  il  valore  di  pH  se
          rilevante ai fini della pericolosita' per l'uomo. 
                9) Composizione del preparato. 
              Si  deve  distinguere   tra   componenti   classificati
          pericolosi e componenti non classificati come pericolosi: 
                a) Per ogni componente pericoloso si deve fornire: 
                  il nome chimico, che e'  quello  dell'allegato  III
          del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministro  della
          sanita'  e  successivi  aggiornamenti   per   le   sostanze
          ufficialmente   classificate,    e    un    nome    chimico
          internazionalmente riconosciuto per quelle non presenti  in
          tale   allegato;   per   facilitare   le   operazioni    di
          identificazione  di   tali   componenti   e   al   contempo
          automatizzare al massimo le operazioni di inserimento dati,
          il programma fornisce l'elenco  aggiornato  delle  sostanze
          presenti  in  detto  allegato  III,   riportate   con   una
          nomenclatura di riferimento in lingua italiana; 
                  il n. CAS o  il  n.  CEE;  questa  informazione  e'
          necessaria per identificare in modo univoco la sostanza; se
          non si dispone di almeno  uno  di  questi  numeri  si  deve
          indicare,  nel  campo  relativo  al  n.  CAS,   n.d.   (non
          disponibile); 
                  l'esatta percentuale  di  presenza  del  componente
          (informazione    facoltativa)     o,     obbligatoriamente,
          l'intervallo di presenza secondo i  seguenti  valori:  0-1%
          1-5% 5-10% 10-20% 20-30% 30-50% 50-75% 75-100%. 
              Le sostanze devono essere citate, se classificate molto
          tossiche,  tossiche,  cancerogene  di  categorie  1  e   2,
          mutagene di categoria 1 e 2, tossiche per  la  riproduzione
          di categoria 1 e 2, se presenti al disopra di 0,1% in  peso
          e,  se  classificate  corrosive,  nocive,  sensibilizzanti,
          irritanti, se presenti al di sopra dell'1%. 
              Per  le  sostanze  classificate   per   rischi   fisici
          (infiammabilita', comburenza, esplosivita')  il  limite  e'
          fissato all'1%. 
                b) Per i componenti non pericolosi si  puo'  fornire,
          in   alternativa    all'esatta    denominazione    chimica,
          un'identificazione per famiglia di appartenenza  che  metta
          comunque in evidenza  i  gruppi  funzionali  significativi,
          secondo le indicazioni accluse al programma. 
              Per l'indicazione della  presenza  percentuale  valgono
          gli stessi criteri  gia'  definiti  precedentemente  per  i
          componenti pericolosi. 
              Il limite al di sopra del  quale  tali  sostanze  vanno
          citate e' stabilito al 5%. 
                10) Descrizione dell'imballaggio. 
              Questa informazione e' facoltativa e  di  massima  deve
          essere fornita  per  i  prodotti  che  vengono  venduti  al
          dettaglio quando la forma, il colore, il  tipo  di  imballo
          possono consentire di individuare la tipologia del prodotto
          anche in assenza del nome commerciale. 
              Parte C - Dichiarazione delle benzine per autotrazione.
          - Per quanto riguarda la dichiarazione  delle  benzine  per
          autotrazione, con piombo e senza piombo, e' consentito di: 
                a) utilizzare la voce generica «benzina - miscela  di
          frazioni petrolifere C4-C11 con intervallo di distillazione
          25-220 °C» contenuta nell'Inventario europeo EINECS con  il
          n. CAS 86290-81-5 e con il n. EINECS 289-220-8; 
                b) dichiarare la presenza di benzene  nell'intervallo
          0-1%; 
                c) dichiarare la presenza  di  idrocarburi  aromatici
          nell'intervallo 30-50%; 
                d)  dichiarare  la  presenza  generica  di   additivi
          ossigenati indicando la concentrazione massima presente; 
                e) dichiarare, per le benzine con piombo, la presenza
          generica di piombo alchili nell'intervallo 0-1%. 
              Parte D - Criteri di qualita' e riservatezza dei Centri
          antiveleni (CAV). 
              Locali e attrezzature dedicate esclusivamente al CAV. 
              Attivita' 24 ore al giorno. 
              Stato giuridico che caratterizza il CAV come  struttura
          riconosciuta all'interno del Servizio sanitario nazionale. 
              Registrazione di tutti gli interventi effettuati. 
              Personale    dedicato    con     adeguata     idoneita'
          professionale. 
              Accesso  diretto  alla  consulenza  telefonica  per  la
          popolazione in generale. 
              Strutture informatiche adeguate e  non  accessibili  in
          rete. 
              Linea telefonica in entrata dedicata  al  CAV,  nonche'
          linea telefonica per collegamento telematico. 
              Attivita'  documentata  per  almeno   un   biennio   in
          conformita' alla Risoluzione CEE 90/C 329/03. 
              Assunzione  di  responsabilita'  formale  sull'utilizzo
          delle  informazioni  riservate  da  realizzare   attraverso
          chiavi di accesso personalizzate».