Art. 11 
 
             Criteri per la decurtazione delle sanzioni 
 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 3, commi da 2 a 5, dall'articolo
4, commi 2 e 4, dall'articolo 7, commi 6  e  8,  e  dall'articolo  8,
comma 2, la sanzione e' diminuita  da  un  terzo  alla  meta'  se  la
condotta  e'  posta  in  essere  dall'autore  in   difformita'   alle
prescrizioni indicate dalle medesime disposizioni.