Art. 12 
 
                   Sistema di controlli ufficiali 
 
  1.  L'attivita'  di  controllo  ufficiale  e'   prerogativa   delle
«Autorita' competenti» di cui all'articolo 2, comma 2. 
  2. Al fine di permettere il coerente  adeguamento  del  sistema  di
vigilanza, le «Autorita' competenti» di cui all'articolo 2, comma  2,
l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanita'
marittima, aerea e di frontiera (USMAF) individuano le  modalita'  di
coordinamento adeguate per attuare il regolamento anche  in  coerenza
con  i   principi   dello   sportello   unico   doganale,   istituito
dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 4 novembre 2010, n. 242. 
  3.  I  soggetti  pubblici  interessati  svolgono  le  attivita'  di
controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  4. I soggetti che svolgono l'attivita' di  controllo  ufficiale  di
cui al presente articolo sono tenuti agli  obblighi  di  riservatezza
relativamente  alle  informazioni  acquisite,  in  conformita'   alla
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo  dell'art.  4,  comma  57,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello    Stato-legge
          finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2003, n. 299, cosi' recita: 
              «(Omissis). 
              57. Presso gli uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo «sportello unico doganale»,  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni. 
              (Omissis)». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          4  novembre  2010,  n.  242  (Definizione  dei  termini  di
          conclusione dei procedimenti amministrativi che  concorrono
          all'assolvimento delle operazioni doganali di  importazione
          ed esportazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          gennaio 2011, n. 10.