Art. 12 Sistema di controlli ufficiali 1. L'attivita' di controllo ufficiale e' prerogativa delle «Autorita' competenti» di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le «Autorita' competenti» di cui all'articolo 2, comma 2, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) individuano le modalita' di coordinamento adeguate per attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. 3. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4. I soggetti che svolgono l'attivita' di controllo ufficiale di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformita' alla legislazione vigente.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, cosi' recita: «(Omissis). 57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni. (Omissis)». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10.