Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
le violazioni del presente  decreto,  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per  essere  successivamente  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero della salute,  allo  scopo  di  incrementare
eventualmente  le  attivita'   ispettive   nonche'   di   predisporre
eventualmente un piano  di  iniziative  atte  a  soddisfare  esigenze
formative  ed  informative  primarie  del  sistema   pubblico   sulle
tematiche  della  valutazione  del  pericolo  connessi  agli  aspetti
chimico fisici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze  in
quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute  umana  e
ambientale, anche attraverso convenzioni stipulate con  l'universita'
ed enti di ricerca.