Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Non e' ammesso il pagamento in  misura  ridotta  delle  sanzioni
previste nel presente decreto. 
  2. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65; 
    b) l'articolo 17 del decreto legislativo 14  settembre  2009,  n.
133. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono, nell'ambito delle proprie  competenze,  alla  irrogazione
delle relative sanzioni, dandone  comunicazione  al  Ministero  della
salute. 
  4. Salvo quanto previsto al comma 1, ai  fini  dell'accertamento  e
dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  5. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano  nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Bernini,  Ministro   per   le   politiche
                            europee 
 
                            Palma, Ministro della giustizia 
 
                            Fazio, Ministro della salute 
 
                            Prestigiacomo, Ministro  dell'ambiente  e
                            della tutela del territorio e del mare 
 
                            Romani, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                            regioni e per la coesione territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
          Nota all'art. 14: 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329.