Art. 14 Disposizioni finali 1. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto. 2. Sono abrogati: a) l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; b) l'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute. 4. Salvo quanto previsto al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 5. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Palma, Ministro della giustizia Fazio, Ministro della salute Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Romani, Ministro dello sviluppo economico Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma
Nota all'art. 14: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329.