Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento. 2. Nelle more delle designazioni dell'autorita' competente o delle autorita' competenti di cui all'articolo 43 del regolamento, si intende «Autorita' competente nazionale» il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e si intendono «Autorita' competente locali» quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR). 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) etichetta trasporto: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni per il trasporto di merci pericolose; b) etichetta: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni del regolamento.
Nota all'art. 2: - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.