Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento. 
  2. Nelle more delle designazioni dell'autorita' competente o  delle
autorita' competenti di  cui  all'articolo  43  del  regolamento,  si
intende «Autorita' competente nazionale» il Ministero della salute  -
Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria  e  si   intendono
«Autorita' competente locali» quelle che le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato, nell'ambito della
propria legislazione  e  organizzazione,  in  applicazione  a  quanto
previsto all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-regioni del 29
ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR). 
  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: 
    a)  etichetta  trasporto:  l'etichetta  utilizzata   secondo   le
disposizioni per il trasporto di merci pericolose; 
    b) etichetta: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni  del
regolamento. 
 
          Nota all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse.