Art. 3 Violazione dell'obbligo derivante dagli articoli 4, 11 e 61 del regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, importatore o l'utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, non classifica una sostanza o una miscela ovvero la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il produttore di articoli e l'importatore che, nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, non classifica una sostanza o una miscela ovvero la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, non classifica una sostanza o la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo V del medesimo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il fornitore, l'importatore che nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, non etichetta ed imballa una sostanza o una miscela classificata come pericolosa, ovvero la etichetta ed imballa in modo difforme da quanto prescritto dai titoli III e IV del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore o l'importatore che nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento non etichetta una miscela, ovvero la etichetta in modo difforme da quanto prescritto dal titolo III del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore di articoli che nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, omette di classificare, etichettare ed imballare gli articoli di cui alla sezione 2.1 dell'allegato I del medesimo regolamento, ovvero li classifica, li etichetta e li imballa in modo difforme dalle prescrizioni indicate dal medesimo articolo 4, paragrafo 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, omette, ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, di tener conto di una sostanza classificata come pericolosa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisce reato il fornitore di una sostanza che non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
Nota all'art. 3: - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.