Art. 3 
 
Violazione dell'obbligo derivante dagli  articoli  4,  11  e  61  del
  regolamento  in  materia  di   classificazione,   etichettatura   e
  imballaggio. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
importatore o l'utilizzatore a  valle  che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 4, paragrafo 1, del  regolamento,  non  classifica  una
sostanza o una miscela ovvero la classifica  senza  ottemperare  alle
prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
15.000 euro a 90.000 euro. 
  2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,  il
produttore di articoli e l'importatore che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 4, paragrafo 2, del  regolamento,  non  classifica  una
sostanza o una miscela ovvero la classifica  senza  ottemperare  alle
prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
15.000 euro a 90.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle  che  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 4, paragrafo 3, del  regolamento,  non  classifica  una
sostanza o la classifica senza ottemperare alle prescrizioni  di  cui
al titolo V  del  medesimo  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a
90.000 euro. 
  4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,  il
fornitore, l'importatore che nelle ipotesi previste dall'articolo  4,
paragrafo 4, del regolamento, non etichetta ed imballa una sostanza o
una miscela classificata come  pericolosa,  ovvero  la  etichetta  ed
imballa in modo difforme da quanto prescritto dai titoli III e IV del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   il   fornitore   o
l'importatore che nelle ipotesi previste dall'articolo  4,  paragrafo
7, del regolamento non etichetta una miscela, ovvero la etichetta  in
modo difforme da quanto prescritto dal titolo III del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   produttore   o
l'importatore di articoli che nelle ipotesi previste dall'articolo 4,
paragrafo 8, del regolamento, omette di classificare, etichettare  ed
imballare gli articoli di cui alla sezione 2.1  dell'allegato  I  del
medesimo regolamento, ovvero li classifica, li etichetta e li imballa
in modo difforme dalle prescrizioni indicate dal medesimo articolo 4,
paragrafo 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2,  omette,  ai  fini  della
classificazione di una sostanza o di una miscela, di tener  conto  di
una sostanza classificata come pericolosa e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a
90.000 euro. 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisce  reato  il  fornitore  di  una
sostanza che non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo  61,
paragrafo   3,   del   regolamento,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
60.000 euro. 
 
          Nota all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse.