Art. 4 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e  49  del
  regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore  o  l'utilizzatore  a  valle  che  non  ottempera  agli
obblighi di identificazione, esame e valutazione  delle  informazioni
disponibili sulle sostanze o sulle miscele stabilito dagli articoli 5
e  6  del  regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore, l'utilizzatore a valle o il  soggetto  che  assume  la
responsabilita'  dell'immissione  sul  mercato  che   nelle   ipotesi
previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento,  non  esegue,
ovvero esegue in modo difforme le prove ivi prescritte,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
15.000 euro a 90.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a  valle  che  non  si  conforma  alle
prescrizioni poste dall'articolo 8,  paragrafo  5,  del  regolamento,
entro  il  termine   ivi   previsto   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
30.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore, il  soggetto
responsabile della  liquidazione  dell'impresa  del  fornitore  o  il
soggetto che assume la responsabilita' dell'immissione sul mercato di
una sostanza o di una miscela che non ottempera, ovvero ottempera  in
modo difforme, agli obblighi di raccolta, e di messa  a  disposizione
delle informazioni  imposti  dall'articolo  49,  paragrafo  1,  primo
periodo, e paragrafo 2, del regolamento, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro  a
18.000 euro. 
 
          Nota all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse.