Art. 5 
 
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 7 del regolamento  in
  materia di sperimentazione su animali e sull'uomo. 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  effettua  prove
sugli  animali  in  violazione  dell'articolo  7,  paragrafo  1,  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua prove su
primati non umani, in violazione dell'articolo 7,  paragrafo  2,  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  3. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua prove sugli esseri umani,  in  violazione  dell'articolo  7,
paragrafo 3, del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da 40.000 euro a 150.000 euro. 
 
          Nota all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse.