Art. 6 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10, 12  e  15  del
  regolamento in materia di revisione della  classificazione,  limiti
  di concentrazione e fattori M. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento,  non
ottempera  all'obbligo  di  stabilire  i  limiti  di   concentrazione
specifici ivi previsti,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, ed al  di  fuori  dei
casi previsti dall'articolo  10,  paragrafo  4,  primo  periodo,  del
medesimo  regolamento,  non  ottempera  all'obbligo  di  stabilire  i
fattori M, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  3. Chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 10, paragrafo  4,
secondo periodo, del regolamento, viola  l'obbligo  di  stabilire  un
fattore M, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle  di  una  sostanza  o  di  una
miscela che, nelle ipotesi previste dall'articolo 12 del regolamento,
non  ottempera  alle  prescrizioni  in  materia  di   classificazione
previste  dal  medesimo  articolo  12,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
60.000 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del  regolamento,  non  ottempera,
ovvero ottempera con ritardo ingiustificato all'obbligo di  revisione
della classificazione delle sostanze e delle miscele ivi  prescritto,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
 
          Nota all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 si
          veda nelle note alle premesse.