Art. 8 
 
Violazione degli obblighi  derivanti  dagli  articoli  33  e  35  del
regolamento in materia di etichettatura e imballaggio. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
prescrizioni in materia di etichettatura  degli  imballaggi  previste
dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
5.000 euro a 30.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   utilizza
imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa  che  non
ottemperano  ovvero  ottemperano  in  modo  errato  o  parziale  alle
prescrizioni  previste  dall'articolo  35,  paragrafi  1  e  2,   del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
 
          Nota all'art. 8: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse.