Art. 9 
 
Violazione degli obblighi  derivanti  dagli  articoli  16  e  40  del
  regolamento in materia di comunicazioni e di notifica all'Agenzia. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   e
l'importatore che, nelle ipotesi previste dall'articolo 16, paragrafo
1, del regolamento, non ottempera all'obbligo  di  comunicazione  ivi
previsto, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
30.000 euro il fabbricante, l'importatore o il gruppo di  fabbricanti
o importatori che: 
    a) nelle ipotesi previste  dall'articolo  40,  paragrafo  1,  del
regolamento, non ottempera all'obbligo di notifica  ivi  contemplato,
ovvero vi ottempera  oltre  il  termine  previsto  dall'articolo  40,
paragrafo 3, del medesimo regolamento; 
    b) nelle ipotesi previste  dall'articolo  40,  paragrafo  2,  del
regolamento,  non  ottempera   all'obbligo   di   aggiornamento   ivi
contemplato. 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse.