Art. 10
Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono
abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5».
3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo
i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice
civile.
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le
societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da
parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti
iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,
nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'
in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di
investimento;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico
professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia
compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia
stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la
partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice
deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta
al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per
l'esercizio di piu' attivita' professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia'
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di
disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e
7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
e' abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le
tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene
riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da
parte del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e' visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.