Art. 11 Programmazione della ricerca e premialita' 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attivita' proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.