Art. 17 
 
          Semplificazione procedimento distretti turistici 
 
  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «Il   relativo
procedimento si intende concluso favorevolmente per  gli  interessati
se l'amministrazione competente  non  comunica  all'interessato,  nel
termine  di  novanta   giorni   dall'avvio   del   procedimento,   il
provvedimento di diniego».