Art. 18 
 
     Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione 
 
  1. Al fine di favorire la  realizzazione  di  nuove  infrastrutture
autostradali con  il  sistema  della  finanza  di  progetto,  le  cui
procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non
ancora definite alla data di entrata in vigore della presente  legge,
riducendo ovvero azzerando  l'ammontare  del  contributo  pubblico  a
fondo perduto, possono essere previste, per le societa'  di  progetto
costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  le
seguenti misure: 
    a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di
concessione possono essere compensate totalmente o  parzialmente  con
il predetto contributo a fondo perduto; 
    b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto
mediante compensazione con il predetto contributo  pubblico  a  fondo
perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,  del
28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in
materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea; 
    c) l'ammontare del canone di concessione  previsto  dall'articolo
1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, nonche',  l'integrazione  prevista  dall'articolo  19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
modificazioni, possono essere  riconosciuti  al  concessionario  come
contributo in conto esercizio. 
  2. L'importo del contributo pubblico a  fondo  perduto  nonche'  le
modalita' e i termini delle misure previste al comma 1,  utilizzabili
anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione
del concessionario, e  successivamente  riportate  nel  contratto  di
concessione   da   approvare   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze.  La  misura  massima  del  contributo
pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
il 50  per  cento  del  costo  dell'investimento  e  deve  essere  in
conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia. 
  3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e'  subordinata
all'emanazione  del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni. 
  4.  In  occasione   degli   aggiornamenti   periodici   del   piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del  costo
medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di
rischio indicati nel contratto di concessione vigente,  nonche'  alla
rideterminazione delle misure previste al  comma  1  sulla  base  dei
valori consuntivati nel periodo regolatorio  precedente,  anche  alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni
dalla   L.   22   dicembre   2011,   n.   214,   e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.