Art. 19 
 
            Interventi per la realizzazione del corridoio 
                 Torino-Lione e del Tunnel di Tenda 
 
  1.  Per  assicurare  la  realizzazione  della   linea   ferroviaria
Torino-Lione e garantire, a tal fine,  il  regolare  svolgimento  dei
lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree  ed  i  siti
del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere
della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di  base
della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse
strategico nazionale. 
  2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di  cui  al
comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato  alle  aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale. 
  3. Le risorse finanziarie a carico dello  Stato  italiano  previste
per  la  realizzazione  del  nuovo  Tunnel  di   Tenda,   nell'ambito
dell'Accordo di Parigi  del  12  marzo  2007  tra  il  Governo  della
Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della   Repubblica   francese,
ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da  attribuire
all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della  realizzazione
dell'opera, sono da considerare quali contributi in  conto  impianti,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296. 
  4. Le entrate derivanti dal  rimborso  da  parte  della  Repubblica
francese, ai sensi degli articoli 22 e  23  dell'Accordo  di  cui  al
comma 3, della propria  quota  di  partecipazione  per  i  lavori  di
costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato italiano  per  essere  riassegnate  ad  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a.  per  il
contratto di programma. 
  5. Le entrate derivanti dal  rimborso  da  parte  della  Repubblica
francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto  Accordo,  della
propria quota di partecipazione dei  costi  correnti  della  gestione
unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a.  per  il
contratto di servizio.