Art. 21 
 
                    Finanziamento opere portuali 
 
  1. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
dopo il comma 2-undecies, e' inserito il seguente: 
  «2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalita' di  cui  al
comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione  delle  risorse
rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo  delle  risorse
del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma
6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2010,  n.  73,  e  successive
modificazioni».