Art. 24 
 
              Disposizioni per lo sviluppo del settore 
                dei beni e delle attivita' culturali 
 
  1. Le  somme  corrispondenti  all'eventuale  minor  utilizzo  degli
stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi  da  325  a  337,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  per  la  copertura
degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali  per  le
attivita' cinematografiche di cui alla legge  24  dicembre  2007,  n.
244, individuate con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
annualmente riassegnate, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, per  essere  destinate  al  rifinanziamento  del
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di  dette
risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo  n.  28
del 2004 e' disposto con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, e successive  modificazioni,  i  commi  da  338  a  343  sono
abrogati. 
  2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148»; 
    b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti:  «Al  fine
di procedere alle assunzioni di personale  presso  la  Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali procede,  dopo  l'utilizzo  delle
graduatorie regionali  in  corso  di  validita'  ai  fini  di  quanto
previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria  unica
nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva  riportata  da  ciascun  candidato  nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di
parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente».