Art. 27 
 
Modifiche al codice  di  procedura  civile  per  l'accelerazione  del
  contenzioso civile pendente in grado di appello 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Se l'istanza prevista dal comma che  precede  e'  inammissibile  o
manifestamente infondata il giudice, con ordinanza  non  impugnabile,
puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza  e'
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; 
    b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione
dell'appello e'  collegiale»,  sono  inserite  le  seguenti:  «ma  il
presidente del collegio puo'  delegare  per  l'assunzione  dei  mezzi
istruttori uno dei suoi componenti»; 
    c) all'articolo 351: 
      1) al primo comma, dopo le parole:  «il  giudice  provvede  con
ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma,  se  ritiene  la
causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo
281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione  e'  stata  fissata
l'udienza di cui al terzo comma, il giudice  fissa  apposita  udienza
per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»; 
    d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono,  il  giudice
puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»; 
    e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto  comma
e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza
non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha  proposta  ad  una
pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e  non  superiore  ad  euro
10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza  che  definisce  il
giudizio»; 
    f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «La  sentenza  che  definisce  il  giudizio  previsto   dal   comma
precedente e' inappellabile». 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.