Art. 28 
 
             Modifiche in materia di spese di giustizia 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e'  aumentato  della  meta'
per i giudizi di  impugnazione  ed  e'  raddoppiato  per  i  processi
dinanzi alla Corte di cassazione»; 
    b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La parte di cui al  comma  1,  quando  modifica  la  domanda  o
propone domanda riconvenzionale o  formula  chiamata  in  causa,  cui
consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.  Le
altre parti,  quando  modificano  la  domanda  o  propongono  domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o  svolgono  intervento
autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale  pagamento   di   un   autonomo   contributo   unificato,
determinato in base al valore della domanda proposta». 
  2.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo e' versato  all'entrata  del
bilancio dello Stato,  con  separata  contabilizzazione,  per  essere
riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare
il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento
ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei
rapporti finanziari con le  autonomie  speciali  il  maggior  gettito
costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni. 
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica  anche
alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato  e'
stato pubblicato  ovvero,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista  la
pubblicazione, depositato successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.