Art. 3 
 
          Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  10,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  gli  stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei  Programmi  dei  Ministeri  sono
ridotti in termini di competenza e di cassa  degli  importi  indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.