Art. 31 
 
            Patto di stabilita' interno degli enti locali 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  e,  a
decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001
e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
articolo, che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione. 
  2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di  saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata  negli
anni  2006-2008,  cosi'  come  desunta  dai  certificati   di   conto
consuntivo, le percentuali di seguito indicate: 
    a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento  per
l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi; 
    b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti  le
percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a  15,4  per
cento per gli anni 2013 e successivi; 
    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono  pari  a
15,4 per cento. Le percentuali di cui alle lettere a),  b)  e  c)  si
applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato
in termini di competenza mista e' costituito  dalla  somma  algebrica
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra  incassi  e  pagamenti,
per la parte in conto capitale,  al  netto  delle  entrate  derivanti
dalla  riscossione  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalla
concessione di crediti,  come  riportati  nei  certificati  di  conto
consuntivo. 
  4. Ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per  ciascuno
degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario  in  termini
di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi  del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma
2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   risultano
collocati  nella  classe  piu'   virtuosa,   conseguono   l'obiettivo
strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in  termini  di
competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a  un
valore   compatibile   con    gli    spazi    finanziari    derivanti
dall'applicazione del comma 6. 
  6. Le province ed  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali
di cui al  comma  2  come  rideterminate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  in
attuazione dell'articolo 20, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono
essere superiori: 
    a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per
cento per gli anni 2013 e successivi; 
    b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  a
16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; 
    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento. 
  7.  Nel  saldo  finanziario  in  termini   di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente
e in conto  capitale  sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri  a  seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in  piu'
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche'
relative a entrate registrate successivamente al 2008. 
  8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al
comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della protezione civile,  entro  il  mese  di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal  patto
di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella  parte
in conto capitale. 
  9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti  locali  in
relazione allo  svolgimento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 5-bis del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
sono equiparati, ai  fini  del  patto  di  stabilita'  interno,  agli
interventi di cui al comma 7. 
  10.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni. L'esclusione  non  opera  per  le  spese
connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera
anche se esse sono  effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
complessivi delle medesime  risorse  e  purche'  relative  a  entrate
registrate successivamente al 2008. 
  11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori  a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto  previsto  dal
comma 10, l'importo corrispondente alle  spese  non  riconosciute  e'
incluso tra  le  spese  del  patto  di  stabilita'  interno  relativo
all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo. 
  12.  Per  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale   di
censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  come  affidatari  di  fasi  delle  rilevazioni
censuarie,  le  risorse   trasferite   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT)  e  le  relative  spese  per  la  progettazione  e
l'esecuzione  dei  censimenti,  nei  limiti  delle   stesse   risorse
trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita'  interno.
Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  agli  enti
locali   individuati   dal   Piano   generale   del   6°   censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009, e  di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  dell'articolo  50  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. I comuni della  provincia  dell'Aquila  in  stato  di  dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del  patto
di stabilita' interno relativo  all'anno  2012  gli  investimenti  in
conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche  a  valere
sui contributi  gia'  assegnati  negli  anni  precedenti,  fino  alla
concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si  provvede  alla
ripartizione del predetto importo sulla base di criteri  che  tengano
conto della popolazione e della spesa per investimenti  sostenuta  da
ciascun ente locale. 
  14.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute  dal  comune  di
Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  I
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2004,  n.  164,  e  per  la
realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  3
agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di  14
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
  15. Alle procedure di spesa relative ai beni  trasferiti  ai  sensi
delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non
si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto  di  stabilita'
interno, per un importo  corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione  dei  beni  trasferiti.
Tale importo e' determinato secondo i  criteri  e  con  le  modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al  comma
3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
  16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in  termini  di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerate le spese per  investimenti  infrastrutturali  nei  limiti
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148. 
  17. Sono abrogate le disposizioni  che  individuano  esclusioni  di
entrate o di  uscite  dai  saldi  rilevanti  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno non previste dal presente articolo. 
  18. Il bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  ai  quali  si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e  di  spesa  di  parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrata e  di  spesa  in  conto  capitale,  al  netto  delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo.  A  tale  fine,  gli
enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio  di  previsione  un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di  cassa
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
  19. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili
per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla  loro  situazione
debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore  a  5.000
abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con  popolazione  compresa
tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto     di      stabilita'      interno      nel      sito      web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»  le  informazioni  riguardanti  le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto
e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo  determinato  ai
sensi del presente articolo. La mancata  trasmissione  del  prospetto
dimostrativo  degli  obiettivi  programmatici  entro   quarantacinque
giorni  dalla  pubblicazione  del  predetto  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. 
  20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto
di stabilita' interno, ciascuno degli enti  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo  dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza
mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'
definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La  mancata  trasmissione
della  certificazione  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione,  sebbene  trasmessa  in  ritardo,  attesti  il
rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma
2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 149. Decorsi  quindici  giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del  conto  consuntivo,  la  certificazione  non  puo'
essere rettificata. 
  21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali  si
registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni  in  materia  di
obiettivi  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  adotta  adeguate  misure  di   contenimento   dei
prelevamenti. 
  22. In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale
capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 24  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e
successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le
modalita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno,  il
sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia  e
delle finanze. 
  23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno  2009  sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal  terzo  anno
successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale  base  di
calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le   risultanze   dell'anno
successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti  negli
anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su  cui  applicare  le
regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009  e
le risultanze dell'anno 2009. 
  24. Gli enti locali commissariati ai sensi  dell'articolo  143  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
sono soggetti alle regole del patto di stabilita'  interno  dall'anno
successivo a quello della rielezione degli organi  istituzionali.  La
mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le
indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19
determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle  regole  del
patto di stabilita' interno. 
  25. Le informazioni previste  dai  commi  19  e  20  sono  messe  a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  da  parte   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  modalita'   e   contenuti
individuati tramite apposite convenzioni. 
  26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2  e
seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  27.  Dopo  il  primo  periodo  della  lettera  a)   del   comma   2
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  e'
inserito il seguente: «Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e
della  regione  Sardegna  sono  assoggettati   alla   riduzione   dei
trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.». 
  28. Agli enti locali  per  i  quali  la  violazione  del  patto  di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,  nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni  di  cui  al  comma  26.  La
rideterminazione delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui
all'articolo 82 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  e  successive   modificazioni,   in   carica
nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  la  violazione  del  patto  di
stabilita' interno. 
  29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a  comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
del patto di stabilita' interno al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere  dagli
enti locali che si configurano elusivi  delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno sono nulli. 
  31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei
conti accertino che il rispetto del patto di  stabilita'  interno  e'
stato  artificiosamente  conseguito   mediante   una   non   corretta
imputazione delle entrate o delle uscite ai  pertinenti  capitoli  di
bilancio  o  altre  forme   elusive,   le   stesse   irrogano,   agli
amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole
del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione  pecuniaria  fino  a
tre mensilita' del trattamento  retributivo,  al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. 
  32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti  degli  enti  locali  relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno.