Art. 33 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e'  ripartita,  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita'  indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari  a  100
milioni di euro del fondo di cui al primo periodo  e'  destinata  per
l'anno 2012 al finanziamento di  interventi  urgenti  finalizzati  al
riequilibrio socio-economico, ivi compresi  interventi  di  messa  in
sicurezza del territorio,  e  allo  sviluppo  dei  territori  e  alla
promozione  di  attivita'  sportive,  culturali  e  sociali  di   cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50  milioni  di  euro,  per
l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Alla  ripartizione
della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  in  coerenza
con  apposito  atto  di  indirizzo  delle  Commissioni   parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. 
  2. Le risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  sono
assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle
risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di  bilancio  si
applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  3. Al Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  e'  assegnata  una
dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo
di  programmazione  2014-2020,  da  destinare  prioritariamente  alla
prosecuzione di interventi  indifferibili  infrastrutturali,  nonche'
per la messa in  sicurezza  di  edifici  scolastici,  per  l'edilizia
sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per  interventi  a  favore
delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati  alla  data
del 30  settembre  2011,  gia'  previsti  nell'ambito  dei  programmi
nazionali per  il  periodo  2007-2013.  I  predetti  interventi  sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con  il  Ministro  delegato  per  la  politica  di  coesione
economica,  sociale  e  territoriale,  su   proposta   del   Ministro
interessato al singolo intervento. 
  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre  2004,  n.  307,  e',   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro
per l'anno 2012. 
  5. La dotazione del fondo di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' rideterminata in  termini  di
sola cassa negli importi di 950  milioni  per  l'anno  2012,  di  587
milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per  l'anno  2014  e  di  450
milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative  a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti  presso  la
contabilita'  speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   di
Bilancio», pari a 263 milioni di euro per  l'anno  2013,  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  7. All'articolo l, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
come  modificato  dall'articolo  25,  comma  1,   lettera   c),   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo
periodo sono sostituiti dal  seguente:  «Eventuali  maggiori  entrate
rispetto all'importo di 3.150 milioni di  euro  sono  riassegnate  al
fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato».  Il  presente  comma
entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale. 
  8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con una dotazione
di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni  di  euro  al
Ministero della difesa per il potenziamento ed  il  finanziamento  di
oneri indifferibili del comparto difesa e  sicurezza,  quanto  a  220
milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed  il
finanziamento  di  oneri  indifferibili  della  Polizia   di   Stato,
dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni
di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed  il
finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni  di
euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  per  interventi  in  materia  di  difesa  del  suolo  ed  altri
interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al  Ministero  dello
sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di  cui
all'articolo 15 della legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo  di
cui al presente comma. 
  9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le  parole:  «2.300  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in  vigore
alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno  2012
da destinare a  misure  di  sostegno  al  settore  dell'autotrasporto
merci. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza  con  gli
interventi gia' previsti a legislazione vigente e con le esigenze del
settore. 
  11. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2012  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23  aprile  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131  dell'8  giugno  2010,  si
applicano anche  all'esercizio  finanziario  2012  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da  2011  a
2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota
del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro
400 milioni. 
  12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate
le misure  sperimentali  per  l'incremento  della  produttivita'  del
lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,   lettera   c),   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di  cui  al  primo
periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni
nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, al fine del rispetto  dell'onere  massimo  fissato  al
secondo  periodo,  e'  stabilito  l'importo  massimo   assoggettabile
all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 126, nonche' il limite massimo di reddito annuo oltre
il quale il titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di  cui  al
presente articolo. 
  13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni  2009,  2010  e
2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011  e
2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e'  da  riferire
all'anno 2011. 
  14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di
lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31  dicembre  2012,
con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi  67  e  68,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai  sensi  del  quarto
periodo dell'articolo 1, comma 68, della  citata  legge  n.  247  del
2007. 
  15. Per il  finanziamento  di  interventi  in  favore  del  sistema
universitario e per le finalita' di cui al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' e' autorizzata la spesa, per il 2012,  di
400 milioni di euro. 
  16. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 635, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge  22
dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 242 milioni di euro
per l'anno 2012. 
  17. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n.  243,  e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012. 
  18.  Ai  fini  della  proroga  fino  al  30   giugno   2012   della
partecipazione italiana a missioni internazionali, la  dotazione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012. 
  19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2012.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
euro per l'anno 2012, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009. 
  20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di
euro 1.000 milioni per l'anno 2012. 
  21. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali  ed  in
attuazione dell'intesa Stato  regioni  e  province  autonome  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano il 20  aprile  2011,  per
l'anno 2012 e nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  26,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga  alla
normativa  vigente,  anche  senza  soluzione   di   continuita',   di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione   speciale,   i   trattamenti   concessi   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 30, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti  di  cui  al
periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel  caso  di  prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e  del  40  per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno  del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di  specifici  programmi
di reimpiego,  anche  miranti  alla  riqualificazione  professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali invia  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle  risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga. 
  22. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in  deroga
e di mobilita' in deroga, rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al comma 3,  le  parole:  «2009-2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per
gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli
anni 2009, 2010, 2011 e 2012». 
  23.  E'  prorogata,   per   l'anno   2012,   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni  di
euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento  di  cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185  del  2008
e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa  di  15  milioni  di
euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  e
successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  2009,  2010,  2011  e
2012». 
  24.  L'intervento  di  cui  al  comma   6   dell'articolo   1   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno  2012  nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1  del
predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009,
2010 e 2011» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  gli  anni  2009,
2010, 2011 e 2012». L'intervento  a  carattere  sperimentale  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'
prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30  milioni  di  euro
con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze. 
  25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo  2,
commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive proroghe, sono prorogati per  l'anno  2012  con  modalita'
definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze,  e  nel
limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito  del
monitoraggio degli effetti conseguenti  dalla  sperimentazione  degli
interventi  per  l'anno  2011  e  comunque  non  superiori  a  quelli
stabiliti per l'anno 2010. 
  26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono  posti  a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dalla presente legge. 
  27. La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012. 
  28. Per consentire il rientro dall'emergenza  derivante  dal  sisma
che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009,  la  ripresa
della riscossione di  cui  all'articolo  39,  commi  3-bis,  3-ter  e
3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  avviene,  senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,  mediante  il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere  dal
mese di gennaio  2012.  L'ammontare  dovuto  per  ciascun  tributo  o
contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al  40
per cento. 
  29. Le somme versate entro  il  31  ottobre  2011  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate
nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, non  sono  state  riassegnate  alle  pertinenti  unita'
previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato.
Il presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e'
disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina  e  sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa  sul  gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, in  misura  tale  da  determinare,  per  l'anno  2012,
maggiori entrate pari a 65 milioni di euro. 
  31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011,  stipulato
tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, e'
approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in
materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti
di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma  entra
in vigore alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente  da
universita' non statali di cui all'articolo 8, comma l,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517,  e'  disposto,  a  titolo  di
concorso  statale  al  finanziamento  degli   oneri   connessi   allo
svolgimento delle attivita' strumentali necessarie  al  perseguimento
dei fini istituzionali  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  citato
articolo 8, comma l, il finanziamento  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2012, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei
protocolli  d'intesa,  tra  le  singole  universita'  e  la   regione
interessata, comprensivi della  regolazione  condivisa  di  eventuali
contenziosi  pregressi.  Il  riparto  del  predetto  importo  tra   i
policlinici universitari  gestiti  direttamente  da  universita'  non
statali e' stabilito  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  33. Il fondo istituito ai sensi  dell'articolo  22,  comma  6,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' incrementato di 30  milioni  di
euro per l'anno 2012. 
  34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  26-ter,
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e'  ridotta  di
18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno
2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter e' soppresso. 
  35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n.  379,  e'
fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di  euro
per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per
la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per
il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la  riabilitazione  e  la
formazione ANMIL onlus e per il restante 15  per  cento  all'Istituto
europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento  professionale
- I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli  adempimenti
di rendicontazione  come  previsti  dall'articolo  2  della  medesima
legge. Il presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori  oneri  di
cui al presente comma si provvede a valere sulle  risorse  del  fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  36.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi  dell'articolo  l,  comma  89,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del  rispetto
del Patto di  stabilita'  interno,  non  sono  considerate  le  spese
sostenute  dal  comune  di  Barletta  per  la   realizzazione   degli
interventi  conseguenti  al  crollo  del  fabbricato  di  Via   Roma.
L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione  di  euro  per
l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotta  di  1
milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma  entra  in  vigore
alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia  ed  il
comune di Milano, coinvolti  nell'organizzazione  del  grande  evento
EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  si
intendono cosi' ridefinite: 
    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato e comunque per un importo non  superiore  all'1,5  per
cento delle entrate correnti registrate  nell'ultimo  consuntivo.  In
caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono  tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  residue.  La
sanzione non  si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
precedente; 
    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
all'importo  dei  corrispondenti   impegni   registrati   nell'ultimo
consuntivo; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti,  ad
eccezione  dell'indebitamento  legato   esclusivamente   alle   opere
essenziali   connesse   al   grande   evento   EXPO   Milano    2015,
ricomprendendovi    altresi'    eventuali     garanzie     accessorie
all'indebitamento principale; i mutui  e  i  prestiti  obbligazionari
posti in essere con  istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da  apposita
attestazione da cui risulti  il  conseguimento  degli  obiettivi  del
patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  precedente.   L'istituto
finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al
finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  in  assenza  della
predetta  attestazione,  salvo  quanto   sopra   previsto   per   gli
investimenti indispensabili per la realizzazione  del  grande  evento
EXPO Milano 2015. 
  38.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni
dalla   L.   22   dicembre   2011,   n.   214,   e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.