Art. 4 
 
        Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri 
 
  1. Gli stanziamenti  relativi  alle  spese  non  rimodulabili  sono
ridotti in conseguenza delle disposizioni  contenute  nei  successivi
commi. 
  2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della
spesa del Ministero degli affari esteri le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 3 a 6. 
  3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.  215,  e'
ridotta di euro 1.230.000. 
  4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1  della  legge  9
ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi  dell'articolo  1,  comma
566, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  ridotta  di  euro
2.000.000 a decorrere dal 2012. 
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2,  della
legge 3 agosto  1998,  n.  299,  per  il  2012  e'  ridotta  di  euro
12.394.000. 
  6. Ai medesimi fini di cui  al  comma  2,  si  applicano  altresi',
limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi,  le  seguenti
misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico
del personale all'estero di cui alla  parte  terza  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
    a) con riferimento alle residenze di servizio, il  canone  dovuto
ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  18  del  1967,  dai  funzionari  che
occupano posti  di  Ministro  e  Ministro  Consigliere  con  funzioni
vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonche'  dai  titolari
dei Consolati generali di  prima  classe  e  dai  funzionari  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258,  e'
aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale; 
    b) l'indennita' di sistemazione prevista  dall'articolo  175  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,
nonche'  dall'articolo  661  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo  29
del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta,  per
i casi di trasferimento del personale da sede estera  ad  altra  sede
estera, nella misura del 15 per cento rispetto  all'importo  attuale;
inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del
40 per cento limitatamente a coloro che  fruiscono  di  residenze  di
servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967; 
    c) l'indennita' di  richiamo  dal  servizio  all'estero  prevista
dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  18
del 1967 e' corrisposta  nella  misura  del  20  per  cento  rispetto
all'importo attuale; 
    d) con decreto del Ministro degli affari esteri di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare  entro  quindici
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
provvede alla rideterminazione delle risorse relative  agli  articoli
171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  18  del
1967, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 658 del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni, anche in deroga  a  quanto  previsto  dalle
predette  disposizioni,  assicurando  comunque   la   copertura   dei
posti-funzione all'estero di assoluta  priorita',  per  un  risparmio
complessivo    pari    a    27.313.157    euro.     Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli  sopradetti
e' ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro; 
    e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' sospesa, mentre,  a
decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione e' ridotta  ogni
anno di 7,5 milioni di euro; 
    f) in attesa di  un'organica  revisione  tramite  regolamento  ai
sensi dell'articolo 31 della legge 23  aprile  2003,  n.  109,  della
disciplina della materia del trasporto degli  effetti  del  personale
trasferito, al  settimo  comma  dell'articolo  199  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni
possono  essere  effettuate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
spedizione puo' essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo
666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  297  del
1994, le parole: «le spedizioni  stesse  possono  essere  effettuate»
sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la   spedizione   puo'   essere
effettuata»; infine, il secondo  periodo  del  citato  settimo  comma
dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  18
del 1967 e' soppresso. 
  7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della
spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8
a 26. 
  8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese  di  vitto
per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in  servizio  di
ordine pubblico fuori sede  e  per  il  personale  della  Guardia  di
finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo  stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e
2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo. 
  9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio  2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, le parole: «a decorrere dall'anno  2005»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di
euro». 
  10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta  in  misura  pari  ad  euro
57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno
2013. 
  11.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) in caso di necessita' delle strutture centrali e  periferiche
del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che  opera  il
richiamo;». 
  12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo  6,  comma
1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  non  costituiscono
rapporti di impiego con l'Amministrazione.». 
  13. Ai fini  del  reclutamento  del  personale  volontario  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile del  Ministero  dell'interno  stabilisce,  con  cadenza
triennale e sulla  base  delle  esigenze  operative,  il  contingente
massimo dei nuovi reclutamenti a domanda,  tenendo  conto,  in  prima
applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre
2011, sia iscritto o abbia presentato  domanda  di  iscrizione  negli
appositi elenchi. 
  14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di  idoneita'
psicofisica  ed  attitudinale  richiesta  per  il  reclutamento   del
personale volontario di cui all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  gli  oneri  per  gli  accertamenti
clinico-strumentali e di  laboratorio  indicati  dall'Amministrazione
sono a carico degli interessati. 
  15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014,  le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, si applicano anche  alle  procedure  concorsuali
per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a  capo  reparto
da espletarsi per la copertura  dei  posti  disponibili  fino  al  31
dicembre 2013. 
  16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole: «Nel triennio 20112013,» sono soppresse. 
  17. Il contributo compensativo annuo concesso  all'Unione  italiana
ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a
decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828. 
  18. Il contributo annuo  concesso  all'Unione  italiana  ciechi  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre  1993,  n.  379,  come
modificato   dal   comma   10   dell'articolo   11-quaterdecies   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  a  decorrere
dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142. 
  19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per
la solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive  e  dell'usura,  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  previsti  dal
comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  e  dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.
512, a decorrere dal 2012, sono  fissati,  rispettivamente,  in  euro
1.000.000 ed in euro 1.027.385. 
  20.  Lo  stanziamento  per  il  miglioramento   delle   prestazioni
economiche di cui all'articolo 5 della legge  14  dicembre  1970,  n.
1088, e successive modificazioni, concesso ai  cittadini  colpiti  da
tubercolosi non assistiti dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS),  da  erogare  alle  regioni  a  statuto  speciale,  a
decorrere dal 2012, e' fissato in euro 200.000. 
  21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge  29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi  2
e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma
3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'  autorizzata  la
spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di  euro  5,6  milioni  a
decorrere dall'anno 2013 per  l'attribuzione  a  tutto  il  personale
comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento  economico
accessorio da determinare con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». 
  22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non  piu'  dovuti  di
cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre  2009,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29  gennaio  2011,  sono  versate,
entro il 30 giugno 2012,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
restano acquisite all'erario. 
  23. La dotazione del Fondo  di  cui  all'articolo  611  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' ridotta per  l'importo  di  50  milioni  a  decorrere
dall'anno 2013. 
  24. All'articolo 36, comma 5, del  decreto  legislativo  19  maggio
2000,  n.  139,  e  successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo  e'
soppresso. 
  25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168,  comma  3,
del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  in  materia  di
percorso di carriera del personale direttivo e  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
  26.   Il   meccanismo   di   allineamento   stipendiale    previsto
dall'articolo 41, comma 5,  del  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio  2001,  per
il  quadriennio  normativo  19982001  e  per  il  biennio   economico
1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione  complessivamente
intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma  4  del
medesimo articolo 41. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge e'  fatto  divieto  di  corrispondere  somme  in
applicazione  dell'articolo  41,  comma  5,  del   citato   Contratto
collettivo nazionale  di  lavoro  del  16  maggio  2001  diversamente
conteggiate, anche se riferite a periodi  gia'  trascorsi.  E'  fatta
salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni  di
cui ai commi da 28 a 51. 
  28. All'articolo 1 del  decreto-legge  21  febbraio  2005,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2005,  n.  38,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Al
relativo onere si provvede nell'ambito  dello  stanziamento  iscritto
sul  capitolo  3820  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.»; 
  b) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Agli
oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4  e
10, pari a euro 150.000.000 per l'anno  2005  e  a  euro  160.000.000
annui a decorrere dal 2006, si fa  fronte  con  le  maggiori  entrate
derivanti dal comma 9». 
  29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21  novembre  2000,  n.
342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a  decorrere
dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino  all'anno
2011. A decorrere dall'anno 2012,  agli  oneri  derivanti  da  quanto
previsto dal comma 3,  si  provvede  nell'ambito  dello  stanziamento
iscritto sul capitolo 3820 dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.». 
  30. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per  ciascuna  dichiarazione
elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti:  «di  euro  14
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e  di  euro  26  per
l'elaborazione  e  la  trasmissione  delle  dichiarazioni  in   forma
congiunta». 
  31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  in  materia  di
assistenza fiscale resa dai  Centri  di  assistenza  fiscale  per  le
imprese  e  per  i  dipendenti,  dai  sostituti   d'imposta   e   dai
professionisti, le parole: «Ai  CAF-dipendenti  ed  ai  sostituti  il
compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:  «Ai
sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2». 
  32. Per le attivita' svolte negli anni 2011, 2012  e  2013  non  si
procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma
3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di  presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, il comma 3-ter e' abrogato. 
  34. All'articolo 39 del decreto-legge  l°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati. 
  35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32,  le  disposizioni  di
cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento  alle  attivita'
svolte a decorrere dall'anno 2012. 
  36. All'articolo 13 della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1)  l'alinea  e'  sostituito  dal   seguente:   «Il   Garante   del
contribuente, operante in  piena  autonomia,  e'  organo  monocratico
scelto  e  nominato  dal  presidente  della  commissione   tributaria
regionale o  sua  sezione  distaccata  nella  cui  circoscrizione  e'
compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate,  tra  gli
appartenenti alle seguenti categorie:»; 
  2) la lettera b) e' abrogata; 
    b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 
  37. La disposizione del comma 36 ha  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012; conseguentemente,  dalla  medesima  data  decadono  gli
organi collegiali operanti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  nell'ambito
della  propria  autonomia,   adotta   misure   di   razionalizzazione
organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento,  con
esclusione delle spese di natura obbligatoria  e  del  personale,  in
misura non inferiore ad euro 50 milioni, a  decorrere  dall'esercizio
2012,  che  sono  conseguentemente  versate  ogni  anno  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 
  39. Tutti i  candidati  risultati  idonei  all'esito  del  concorso
bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
4' serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti
delle  commissioni  tributarie  ed  immessi  in  servizio,  anche  in
sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta  per  prima
da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre  l'organico  della
commissione tributaria prescelta a misura che  i  relativi  posti  si
rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle
relative funzioni. Ai componenti  in  sovrannumero  il  compenso,  in
misura fissa e variabile, e'  riconosciuto  solo  in  relazione  agli
affari trattati successivamente alla data in cui  i  medesimi,  anche
per effetto di trasferimento, entrano a comporre  l'organico  di  una
sede  di  commissione  tributaria  e  sono  immessi  nelle  funzioni.
Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  40. I trasferimenti dei  componenti  delle  commissioni  tributarie
sono disposti  all'esito  di  procedure  di  interpello  bandite  dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per  la  copertura
di  posti  resisi  vacanti  a  livello  nazionale  nelle  commissioni
provinciali o regionali. Ai fini del  trasferimento  le  domande  dei
componenti delle commissioni  tributarie  sono  valutate  secondo  la
rispettiva  anzianita'  di  servizio  nelle  qualifiche  secondo   la
seguente tabella ovvero, in caso  di  parita',  secondo  l'anzianita'
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione
delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero  di  cui  al
comma 39, se non ancora in organico, sono valutate  in  funzione  del
punteggio da loro conseguito in sede di  concorso.  Il  trasferimento
non determina diritto ad alcuna indennita'. La lettera f) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  e'
abrogata;  ferme  le  incompatibilita'  di  cui  all'articolo  8  del
medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria
non e' soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede
la commissione tributaria in cui presta servizio. 
 
    

                                      Punteggio per anno o frazione
                                      di anno superiore a sei mesi

Commissione Tributaria di I° grado   Giudice                     0,50
                                     Vice Presidente di Sezione  1
                                     Presidente di Sezione       1,50
                                     Presidente di Commissione   2

Commissione Tributaria di II° grado  Giudice                     1
                                     Vice Presidente di Sezione  1,50
                                     Presidente di Sezione       2
                                     Presidente di Commissione   2,50

Commissione Tributaria Provinciale
e I° grado di Trento e Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996)             Giudice                     1,50
                                     Vice Presidente di Sezione  2
                                     Presidente di Sezione       2,50
                                     Presidente di Commissione   3,50

Commissione Tributaria regionale e
II° grado di Trento e Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996) nonche'
Commissione Tributaria Centrale      Giudice                     2
                                     Vice Presidente di Sezione  2,50
                                     Presidente di Sezione       3
                                     Presidente di Commissione   4

    
  41.  A  decorrere  dal  1°  luglio   2012,   all'articolo   5   del
decreto-legge 4 marzo 1989, n.  77,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5  maggio  1989,  n.  160,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il coefficiente unitario di tassazione di  terminale  (CTT)  e'
calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» e'  il
costo complessivo ammesso per i servizi di  terminale  nel  complesso
degli aeroporti, al netto dei  costi  previsti  negli  aeroporti  nei
quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di
servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto  per  l'anno
di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST»  e'
il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede
saranno prodotte nell'anno di applicazione della  tassa.  Il  calcolo
delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti  di
peso degli aeromobili e del numero  dei  voli.  A  decorrere  dal  1°
luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi  di  terminale
nel complesso  degli  aeroporti  e'  calcolato  al  lordo  dei  costi
previsti negli aeroporti nei quali  si  sviluppa,  singolarmente,  un
traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento
del  totale  previsto  per  l'anno  di  applicazione  della   tariffa
sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la  sicurezza  e  la
continuita' del servizio di assistenza al volo di terminale  prestato
dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi,
non soggetti ad esenzione, sono coperti  dalla  corrispondente  quota
dei ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal Contratto
di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della
legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  da  parte  di  ENAV  s.p.a.  per  essere
riassegnate su apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.»; 
    b) il comma 5 e' abrogato; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  comma  8  si  fa
fronte  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  destinati  ai
Contratti di  servizio  e  di  programma  dell'ENAV  s.p.a.  che  non
potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983  e,  a
decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.». 
  42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  dopo  l'articolo  152  e'
aggiunto  il  seguente:  «Art.  152-bis.   (Liquidazione   di   spese
processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo  91
del  codice  di   procedura   civile   a   favore   delle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  se
assistite da propri dipendenti ai  sensi  dell'articolo  417-bis  del
codice di procedura civile, si applica la  tariffa  vigente  per  gli
avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato
ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600». La disposizione di cui al presente  comma  si  applica  alle
controversie insorte successivamente alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante
da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato  di  direttive  o
altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace,  in  ogni  caso,
alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e  decorre
dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se
la  direttiva   fosse   stata   tempestivamente   recepita,   si   e'
effettivamente verificato. 
  44. Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati  dalla  legge  26
luglio  1978,  n.  417,  sono  soppressi.   L'indennita'   di   prima
sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973,  n.
836, come adeguata dalla legge 26 luglio  1978,  n.  417,  e'  dovuta
esclusivamente nel caso di effettivo mutamento  della  residenza  del
dipendente  a  seguito  del  trasferimento  da  una  ad  altra   sede
permanente di servizio. 
  Sono, inoltre, soppresse le  analoghe  disposizioni  contenute  nei
contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di  cui  al
presente  comma  non  si  applica   nei   confronti   del   personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 
  45. Per la partecipazione  ai  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale  dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  e
successive modificazioni, e' dovuto un diritto di  segreteria,  quale
contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e'
fissato con il bando ed e' compreso  tra  i  10  ed  i  15  euro.  La
disposizione di cui al presente comma non si  applica  alle  regioni,
alle province autonome, agli  enti,  di  rispettiva  competenza,  del
Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. 
  46. Allo scopo di  semplificare,  razionalizzare  e  consentire  il
pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione
dovuti dalle  amministrazioni  statali,  nonche'  di  censi,  canoni,
livelli ed altri oneri, con decreto di natura non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i  tempi  e  le
modalita' di trasferimento  alle  amministrazioni  interessate  delle
relative  risorse  finanziarie  ed  il  subentro  delle  stesse  alla
Direzione centrale dei servizi del tesoro. 
  47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  decorrere
dall'anno 2012 una quota,  non  inferiore  al  10  per  cento,  delle
risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla
copertura     di     oneri     indifferibili     dell'Amministrazione
economico-finanziaria esclusi quelli di personale;  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto  della
predetta quota tra le  diverse  strutture,  incluso  il  Corpo  della
Guardia di finanza». 
  48. Al personale delle amministrazioni pubbliche  come  individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo
1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, in posizione di comando, distacco o in  altra  analoga
posizione  presso  le  Autorita'  amministrative  indipendenti,   non
possono  essere  erogati,  da   parte   delle   predette   Autorita',
indennita',  compensi  o  altri   emolumenti   comunque   denominati,
finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico
fondamentale piu' elevato corrisposto  al  personale  dei  rispettivi
ruoli. 
  49. Le disposizioni di cui al comma  48  si  applicano  anche  alle
indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati  gia'  in
godimento alla data di entrata in vigore  della  presente  legge;  le
clausole difformi contenute nei  regolamenti  o  negli  atti  interni
concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico  del
personale delle Autorita' amministrative indipendenti di cui al comma
56 sono disapplicate. 
  50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23  dicembre  1996,  n.
662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui  onere  non  potra'  essere
superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6  milioni  di
euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2014». 
  51.  Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi  recati   dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2  allegato  alla  presente
legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per  gli
importi ivi indicati. 
  52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55. 
  53.  L'Istituto  per  lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)   S.p.a.,
interamente  partecipato  dal  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, e'  autorizzato  a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di  euro  entro  il  31
gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro  entro  il  31  gennaio
2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014. 
  54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo  2010,  di
riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250,  della  legge
23 dicembre 2009,  n.  191,  e'  ridotta  per  l'anno  2012  di  euro
1.570.659. 
  55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per  l'anno
2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013. 
  56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   le
disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64. 
  57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093. 
  58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 52 milioni di  euro  per  l'anno
2012. 
  59. Per l'anno 2012 il contributo  previsto  dall'articolo  30  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' ridotto di euro 950.000. 
  60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5,  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro
135.000 a decorrere dall'anno 2012. 
  61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore
delle ferrovie  a  gestione  commissariale  governativa,  determinate
nell'ambito delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  33,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000. 
  62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma l,  lettera  a),  del
decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  e'  ridotto  di  euro
6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013. 
  63.   I   finanziamenti   autorizzati   dall'articolo   9-bis   del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a  decorrere  dal
2012 sono ridotti di euro 3.873.427. 
  64.  Per   l'anno   2012   l'autorizzazione   di   spesa   prevista
dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto  2002,  n.  166,  e'
ridotta di euro 8.000.000. 
  65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di  riduzione  della
spesa  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   la
disposizione di cui al comma 66. 
  66.  Al  fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti  l'INPS,
I'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della  propria  autonomia,
adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le
proprie spese di funzionamento in misura  non  inferiore  all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60  milioni  di  euro  per
l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e  16,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il  riparto  dell'importo
di cui al primo periodo tra gli  enti  sopracitati  nonche'  tra  gli
altri enti nazionali di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici
individuati con il  medesimo  decreto.  Le  somme  provenienti  dalle
riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate  annualmente
entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
le disposizioni di cui ai commi  da  68  a  83.  Le  riduzioni  degli
stanziamenti  relativi  allo  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   previste
dall'articolo 3 e dai commi di  cui  al  primo  periodo,  operano  in
deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive modificazioni. 
  68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, la parola:  «cinquecento»  e'  sostituita
dalla seguente: «trecento». 
  69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, la parola: «500»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «600»  e  la
parola: «300» e' sostituita dalla seguente: «400». 
  70. All'articolo  19  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  A   decorrere   dall'anno   scolastico   2012-2013,   alle
istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5  non  puo'  essere
assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali
ed  amministrativi  (DSGA);  con  decreto  del   Direttore   generale
dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto e' assegnato in
comune con  altre  istituzioni  scolastiche,  individuate  anche  tra
quelle cui si applichi il medesimo comma 5.  Al  personale  DSGA  che
ricopra  detti  posti,  in  deroga  all'articolo  9,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  riconosciuta,  a  seguito  di
specifica sessione negoziale, una indennita' mensile avente carattere
di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma». 
  71. Il riscontro di regolarita' amministrativa e  contabile  presso
le istituzioni di Alta  formazione  e  specializzazione  artistica  e
musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
e' effettuato da due revisori dei  conti  nominati  con  decreto  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e  uno  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai
revisori dei  conti  presso  le  istituzioni  di  Alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale non si applica  l'articolo  26,
quarto comma, della legge 18 dicembre 1973,  n.  836.  L'incarico  di
revisore dei  conti  presso  le  istituzioni  di  Alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale  da'  luogo  a  rimborsi  spese
secondo le regole previste per i funzionari dello Stato. 
  72. Per l'anno 2012 si applica  l'articolo  48,  comma  1-ter,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
  73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non e' utile  ai  fini  della
maturazione delle posizioni stipendiali  e  dei  relativi  incrementi
economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 
  74.  Il  personale  docente  del  comparto   dell'Alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, puo' usufruire di permessi per attivita' di studio, di
ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno
accademico,  compatibilmente  con  le  attivita'  programmate   dalle
Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario  di
servizio definito dal Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  di
comparto. 
  75. I giorni di permesso previsti dalle  disposizioni  contrattuali
relative  al  comparto  AFAM  non  goduti  entro  l'anno   accademico
2010-2011 non sono piu' cumulabili e possono essere  fruiti  fino  al
loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico. 
  76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi
74 e 75 non puo' essere coperta  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato. 
  77. I permessi eventualmente gia' autorizzati per l'anno accademico
2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di  cui  al
comma 75. 
  78. Le autorizzazioni di cui  all'articolo  17,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  di
cui all'articolo 10 della legge 18 marzo  1958,  n.  311,  e  di  cui
all'articolo 8 della legge 18 marzo  1958,  n.  349,  possono  essere
concesse al medesimo soggetto per  un  periodo  complessivamente  non
superiore ad un anno  accademico  in  un  decennio  e  non  oltre  il
compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di  servizio.  Nel
concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di
funzionamento dell'Universita'  ivi  incluso  il  contenimento  della
spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi  di  spesa
rimangono alle universita'. 
  79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non  possono  essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata  in
vigore della presente legge. 
  80. Nel caso di esonero  dalle  attivita'  didattiche  dei  docenti
incaricati  della  Direzione,  le  Istituzioni  di  Alta   formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  individuano,  nell'ambito   della
propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere
indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera  durata
dell'incarico. 
  81. Allo scopo di evitare duplicazioni di  competenza  tra  aree  e
profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo
grado ove sono presenti insegnanti  tecnico-pratici  in  esubero,  e'
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico. 
  82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle  economie  di
spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81  e  non  destinate  al
conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e'  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per
la  valorizzazione  dell'istruzione   scolastica,   universitaria   e
dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica»,  con   lo
stanziamento di euro  64,8  milioni  nell'anno  2012,  168,4  milioni
nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014,  destinato
alle    missioni    dell'istruzione    scolastica,    dell'istruzione
universitaria e della ricerca ed innovazione. Al  riparto  del  fondo
tra le relative  finalita'  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Alle  stesse
finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della scuola, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  nel  rispetto  degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica». 
  84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali   le
disposizioni di cui al comma 85. 
  85. Le somme  giacenti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  nelle  contabilita'  speciali,  aperte   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  e
successive modificazioni, per la  gestione  dei  fondi  assegnati  in
applicazione dei piani di spesa approvati ai  sensi  dell'articolo  7
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai  capi
degli Istituti del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,
accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in  conto  entrata
del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4
milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo  pari  a  10
milioni di euro entro il 30 giugno 2013,  previa  individuazione  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta
del  Segretario  generale  che  provvede  alla  necessaria  attivita'
istruttoria e di verifica. 
  86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai  commi  da
87 a 93. 
  87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2,  del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e'  ridotta  di  20
milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  88. Al fine di assicurare la  copertura  degli  Accordi  collettivi
nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il
personale sanitario per l'assistenza al personale navigante,  di  cui
all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato
di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a  11,3
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013. 
  89.  A  decorrere  dall'anno  2013  le  competenze  in  materia  di
assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1980,  n.  620,
sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano. 
  90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui  al  comma
89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province  autonome
di Trento e di Bolzano si provvede con  regolamento  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite; 
  b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle
funzioni in materia di pronto  soccorso  aeroportuale  attribuite  al
Ministero della salute con contestuale trasferimento  delle  relative
risorse; 
  c)  prevedere  che  con  accordi  sanciti  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, si provvede  a  garantire  l'indirizzo  ed  il  coordinamento
finalizzato a salvaguardare il diritto  del  personale  navigante  ed
aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie  in  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
  d) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del
Ministero della salute attualmente in servizio presso gli  ambulatori
del Servizio di assistenza sanitaria ai  naviganti,  con  contestuale
trasferimento delle relative  risorse  finanziarie  e  corrispondente
riduzione delle strutture e delle dotazioni  organiche  del  medesimo
Ministero; 
  e) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti  convenzionali  relativi
al personale convenzionato interno appartenente  alle  categorie  dei
medici, chimici  biologi  e  psicologi,  infermieri,  fisioterapisti,
tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e  tecnici  di  laboratorio
biomedico  con  contestuale  trasferimento  delle  relative   risorse
finanziarie; 
  f) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano dei  vigenti  rapporti  convenzionali
con i medici generici fiduciari con contestuale  trasferimento  delle
relative risorse finanziarie; 
  g) disciplinare il conferimento alle regioni  e  province  autonome
delle relative risorse strumentali; 
  h ) i criteri per la ripartizione, fra le  regioni  e  le  province
autonome,  delle  risorse  finanziarie  complessive  destinate   alle
funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma. 
  91. A decorrere dal 1° gennaio 2013  e'  abrogato  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. 
  92. A decorrere dall'anno 2013  il  livello  di  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale e'  incrementato  dell'importo  pari  ai
complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui
ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del  Ministero
della salute che viene corrispondentemente rideterminato. 
  93. Al trasferimento delle funzioni di cui  al  comma  89,  per  le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione  in  conformita'
ai rispettivi statuti di autonomia. 
  94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai  commi  da
95 a 98. 
  95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo  il  comma  3  sono
aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di
assicurare continuita' nell'alimentazione del personale  militare  in
servizio permanente, il Ministro della difesa definisce  annualmente,
con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e
in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,   eventualmente   ripartiti   per    categorie    e
specialita', che possono transitare a domanda tra le  medesime  Forze
armate. Il medesimo decreto definisce i criteri,  i  requisiti  e  le
modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo
nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito
e' disposto con decreto della Direzione  generale  per  il  personale
militare. 
  3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato.». 
  96. Per il triennio 2012-2014,  gli  ufficiali  fino  al  grado  di
tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali
dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica  possono  presentare
domanda di trasferimento presso altre  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e'  condizionato
al  preventivo  parere  favorevole  del  Ministero  della  difesa   e
all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed  e'
autorizzato  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  delle   facolta'
assunzionali annuali della medesima amministrazione,  previsti  dalle
disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che  viene  inquadrato
nell'area  funzionale  del  personale  non  dirigenziale  individuata
dall'amministrazione di destinazione sulla base di  apposite  tabelle
di equiparazione approvate con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si applica il trattamento giuridico ed  economico,  compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale
non  dirigente   vigenti   nel   comparto   dell'amministrazione   di
destinazione.  Alla   data   di   assunzione   in   servizio   presso
l'amministrazione  di  destinazione,  il  militare  e'  collocato  in
congedo nella posizione della riserva. 
  97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e'
sostituito dal seguente: 
  «4. L'indennita' di cui al  comma  1  compete  anche  al  personale
impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114,  e
dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  all'atto  del  rientro  in
Italia.». 
  98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  in  occasione   delle   missioni
all'interno del territorio nazionale fuori della  sede  ordinaria  di
impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per  il  vitto  e
l'alloggio,  delle  apposite  strutture  delle   amministrazioni   di
appartenenza, ove esistenti e disponibili. 
  99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni  di  cui
ai commi da 100 a 103. 
  100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  ridotta  di
euro 100 milioni. 
  101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui  all'articolo
4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un
importo  di  17  milioni  a  decorrere  dall'anno  2012.  Le  risorse
disponibili  relative  all'articolo  4,  comma  13,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno  2012,  di
19,55 milioni. 
  102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «le  universita'  e  gli  enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e  integrazioni,»  sono
aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura»; 
  b) al terzo periodo, dopo  le  parole:  «province  autonome,»  sono
aggiunte le seguenti: «gli enti locali». 
  103. All'articolo 76 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7, primo periodo, dopo  le  parole:  «i  restanti  enti
possono procedere  ad  assunzioni  di  personale»  sono  inserite  le
seguenti: «a tempo indeterminato»; 
  b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Le aziende  speciali  create  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  sono  soggette  ai  vincoli  in
materia  di  personale  previsti  dalla  vigente  normativa  per   le
rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a
qualsiasi  titolo  devono  essere  asseverati  e  autorizzati   dalle
rispettive camere.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni
dalla   L.   22   dicembre   2011,   n.   214,   e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.