Art. 5 
 
        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
 
  1. Ferma restando la disciplina vigente in  materia  di  decorrenza
del trattamento pensionistico  e  di  adeguamento  dei  requisiti  di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi  della  speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la
cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria e delle forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera  b),
della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come  modificati,  per  le
lavoratrici, dall'articolo 22-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  10
luglio 2009, n.78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo  18,
comma l, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, devono essere tali  da  garantire  un'eta'  minima  di
accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni,  tenuto
conto del regime delle decorrenze, per i soggetti,  in  possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora,  per  effetto  degli
adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima  di  accesso
non fosse assicurata,  sono  ulteriormente  incrementati  gli  stessi
requisiti, con lo  stesso  decreto  direttoriale  di  cui  al  citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre  2023,  al
fine  di  garantire,  per  i  soggetti,  in  possesso  dei   predetti
requisiti, che maturano il diritto alla prima  decorrenza  utile  del
pensionamento  dall'anno  2026,  un'eta'   minima   di   accesso   al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a  67  anni,  tenuto
conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina  vigente
di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi  a
quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni
dalla   L.   22   dicembre   2011,   n.   214,   e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.