Art. 6 
 
  Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici 
 
  1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a  uso  diverso  da
quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli  elenchi
predisposti o da predisporre ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85,  e  degli  enti  pubblici  non  territoriali  ivi
inclusi quelli di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, ad uno o piu'  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare,  ovvero  ad  una  o  piu'  societa',  anche   di   nuova
costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale. Il primo decreto di individuazione e' emanato entro il  30
aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di  proprieta'
dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento  delle  carceri
inutilizzate e delle caserme  assegnate  in  uso  alle  Forze  armate
dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti  i
suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure  per
l'individuazione  o  l'eventuale  costituzione  della   societa'   di
gestione del risparmio o delle societa', nonche' per il  collocamento
delle quote del fondo o delle azioni delle societa' e  i  limiti  per
l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e
delle  societa'.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata la  spesa  di  1  milione  di  euro  l'anno  a  decorrere
dall'anno 2012. 
  2. Alla cessione  delle  quote  dei  fondi  o  delle  azioni  delle
societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le modalita' previste
dai  suddetti  decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   che   dovranno   prioritariamente
prevedere il  collocamento  mediante  offerta  pubblica  di  vendita,
applicandosi, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n.  474.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  puo'  accettare  come  corrispettivo  delle  predette
cessioni  anche  titoli  di   Stato,   secondo   i   criteri   e   le
caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1. 
  3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono
destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di  operazioni
che abbiano ad oggetto esclusivamente  immobili  liberi,  i  proventi
della cessione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, sono destinati al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali  di  cui  al  comma  1
prevedono l'attribuzione di detti proventi  all'Agenzia  del  demanio
per l'acquisto sul mercato,  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di
Stato da parte della medesima  Agenzia,  che  li  detiene  fino  alla
scadenza. L'Agenzia destina gli  interessi  dei  suddetti  titoli  di
Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di  gestione
connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad
ogni altra imposta indiretta, ne' ad ogni altro tributo o diritto  di
terzi. 
  4.  Alle  societa'  di  cui  al  comma  1  si  applica,  in  quanto
compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le  societa'  di
investimento immobiliare quotate di cui all'articolo  1,  comma  134,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Ai  conferimenti  ed  ai
trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni  di  investimento  ed
alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti
e' effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa
con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili  di  proprieta'
dello Stato dalla stessa gestiti. 
  5. I decreti ministeriali di cui al comma  1  prevedono  la  misura
degli eventuali canoni di locazione delle  pubbliche  amministrazioni
sulla base della  valutazione  tecnica  effettuata  dall'Agenzia  del
demanio. Indicano inoltre la misura del  contributo  a  carico  delle
amministrazioni utilizzatrici in relazione  alle  maggiori  superfici
utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  6.  Relativamente   alle   societa'   partecipate   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad
un massimo di 5 milioni annui  rispetto  alle  previsioni,  derivanti
dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma  di
dividendi o la attribuzione di risorse  per  riduzioni  di  capitale,
possono essere utilizzate, nel rispetto degli  obiettivi  di  finanza
pubblica e  secondo  criteri  e  limiti  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti  di  capitale  di
societa' partecipate, anche indirettamente, dal  medesimo  Ministero,
ovvero per  la  sottoscrizione  di  capitale  di  societa'  di  nuova
costituzione. Le somme introitate a  tale  titolo  sono  riassegnate,
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per essere  versate  ad  apposita  contabilita'  speciale  di
tesoreria.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano   a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. 
  7.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis.  I  fondi  istituiti  dalla  societa'  di  gestione   del
risparmio  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   possono
acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di  proprieta'   degli   enti
territoriali,  utilizzati  dagli  stessi   o   da   altre   pubbliche
amministrazioni nonche' altri immobili  di  proprieta'  dei  medesimi
enti  di  cui  sia   completato   il   processo   di   valorizzazione
edilizio-urbanistico,    qualora    inseriti    in    programmi    di
valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le  azioni  della
predetta  societa'  di  gestione   del   risparmio   possono   essere
trasferite, mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a titolo gratuito  all'Agenzia  del  demanio.  Con  apposita
convenzione  la  stessa  societa'  di  gestione  del  risparmio  puo'
avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio». 
  8.  Allo  scopo  di  accelerare  e  semplificare  le  procedure  di
dismissione del patrimonio immobiliare  dello  Stato  all'estero,  la
vendita dei cespiti individuati nel piano  di  razionalizzazione  del
patrimonio  immobiliare  dello  Stato  ubicato  all'estero  ai  sensi
dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' effettuata  mediante  trattativa  privata,  salve  comprovate
esigenze, anche in deroga al parere della  Commissione  immobili  del
Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  La  stima  del
valore di mercato dei beni di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove e'
ubicato l'immobile oggetto della vendita.  I  relativi  contratti  di
vendita sono assoggettati al  controllo  preventivo  di  legittimita'
della Corte dei conti. 
  9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di
cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.