Art. 7 Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualita' di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, e' riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree. 4. Le regioni, le province, i comuni possono vendere, per le finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprieta' aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.