Art. 10 
 
 
       Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
               e dei trasporti e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2012, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, le  variazioni  di  competenza  e  di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  gli  adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo  10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
settembre 1994, n. 634,  concernente  la  disciplina  dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro  elaborazione  dati
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici. 
  3. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) dell'articolo 937 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento,  di  cui  alla
lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 3 ufficiali delle forze  di  completamento,  di
cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2012,  e'
fissato in 156 unita'. 
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei  mari,
nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico
e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi di pertinenza delle  Capitanerie  di  porto.  Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici,  terrestri
e aerei e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza  e
controllo nei mari, nei  porti  e  sulle  coste»,  nell'ambito  della
missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  si  applicano,  per
l'anno finanziario  2012,  le  disposizioni  contenute  nell'articolo
61-bis del regio-decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 10: 
              - La legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
          di un sistema di tariffe a  forcella  per  i  trasporti  di
          merci su strada), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31  luglio
          1974, n. 200. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  settembre  1994,  n.  634
          (Regolamento per l'ammissione all'utenza  del  servizio  di
          informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione): 
              "Art. 10. 1. L'utenza del servizio e'  concessa  dietro
          pagamento degli oneri di seguito indicati: 
                a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
          convenzione da prestarsi secondo le modalita' di  cui  alla
          legge 10 giugno 1982, n. 348 ; 
                b) canone  di  abbonamento  per  ciascun  anno  della
          durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra  quello  di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi; 
                c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
          informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
          tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
          la fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati  di
          aggregazione. 
              2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati: 
                a) quanto alla cauzione in un importo pari  a  quello
          del canone annuo di abbonamento in  vigore  all'atto  della
          stipula della convenzione; 
                b) quanto al canone annuo di abbonamento: 
                  b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di  cui  alla
          categoria A dell'art. 3; 
                  b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di  cui  alla
          categoria B dell'art. 3; 
                c)  quanto  al  costo  delle   singole   informazioni
          ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
          centro elaborazione dati,  in  lire  cinquecento  per  ogni
          informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature  ed  i
          collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in  lire  mille
          per   ogni    informazione    ricevuta    utilizzando    le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 6. Il costo delle informazioni  ricevute  secondo
          stati di aggregazione diversi da quelli disponibili,  fermo
          restando il contenuto dei commi 4 e 5  dell'art.  8,  sara'
          valutato di volta in volta  dal  direttore  generale  della
          M.C.T.C. 
              3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma  2
          vengono revisionati in relazione alla variazione  accertata
          dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
          al  consumo  per  le  famiglie  di   operai   e   impiegati
          verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti  derivanti
          dalle revisioni conservano la  medesima  destinazione,  dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo. 
              4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
          e'  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
          postale intestato alla sezione della tesoreria  provinciale
          dello Stato  competente  per  territorio,  con  imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello stato di previsione delle entrate del bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro, ai pertinenti capitoli dello  stato  di  previsione
          della  spesa  del   Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione. Gli attestati  dei  versamenti  devono  essere
          trasmessi al centro elaborazione dati della  motorizzazione
          civile. 
              5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 2 deve essere effettuato: 
                a) la prima volta, dopo la stipula della  convenzione
          e prima  dell'attivazione  del  collegamento.  Quest'ultima
          resta subordinata  al  ricevimento,  da  parte  del  centro
          elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
          versamento; 
                b) per ogni anno di rinnovo della convenzione,  entro
          il  31  gennaio  dell'anno  in  corso,   limitatamente   al
          corrispettivo di cui alla lettera b). 
              6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla  lettera
          c)  del  comma  2  deve  essere  effettuato   con   cadenza
          trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data  di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata  insoluta  a  tutti   gli   effetti.   Ciascuna
          comunicazione   riguarda    l'ammontare    relativo    alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente. 
              7. In caso di insolvenza,  relativamente  anche  ad  un
          solo pagamento, il servizio viene sospeso con  diritto  del
          Ministero dei trasporti e della  navigazione  di  rivalersi
          sulla cauzione. In  caso  di  ripristino  del  servizio  la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in vigore. Il  collegamento  e'  riattivato  soltanto  dopo
          l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 1. 
              8. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti  di  cui
          all'art. 3.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  803  e  937  del
          decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   668   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              "Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio. 
              1.  E'  determinato  annualmente  con   la   legge   di
          approvazione del bilancio di previsione dello Stato: 
                a) il  numero  massimo  delle  singole  categorie  di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; 
                b) la consistenza organica  degli  allievi  ufficiali
          dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri." 
              "Art. 937. Ufficiali ausiliari. 
              1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata  e
          del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di  ambo  i
          sessi reclutati in qualita' di: 
                a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
          1^ nomina; 
                b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
                c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
                d) ufficiali delle forze di completamento. 
              2. Il reclutamento degli  ufficiali  ausiliari  di  cui
          alle lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate connesse alla carenza di  professionalita'  tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative. 
              3. Gli ufficiali  delle  forze  di  completamento  sono
          disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto
          6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del  regolamento  per
          servizi  di  cassa  e  contabilita'  delle  Capitanerie  di
          porto): 
              "Art. 2. E' abrogato il R. decreto 22 gennaio 1920.  Il
          presente decreto avra' vigore dal 1° luglio 1933". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   61-bis   del
          regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato): 
              "Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento  riguardanti
          le spese in conto capitale, emessi sia in conto  competenze
          che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
          alla chiusura dell'esercizio,  possono  essere  trasportati
          interamente  o  per  la   parte   inestinta   all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato. 
              La disposizione di  cui  al  precedente  comma  non  si
          applica agli ordini di accreditamento  emessi  sui  residui
          che, ai sensi dell'art. 36,  secondo  comma,  del  presente
          decreto,   devono   essere    eliminati    alla    chiusura
          dell'esercizio".