Art. 10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno
finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di
cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera
c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla
lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 3 ufficiali delle forze di completamento, di
cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2012, e'
fissato in 156 unita'.
5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dal fondo a
disposizione iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico
e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri
e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza e
controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della
missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2012, le disposizioni contenute nell'articolo
61-bis del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Note all'art. 10:
- La legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio
1974, n. 200.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634
(Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione):
"Art. 10. 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui alla
legge 10 giugno 1982, n. 348 ;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della
durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
la fornitura di informazioni con particolari stati di
aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello
del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della
stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni
ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
vengono revisionati in relazione alla variazione accertata
dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei
canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del
presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione
e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima
resta subordinata al ricevimento, da parte del centro
elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro
il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera
c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui
all'art. 3.".
- Si riporta il testo degli articoli 803 e 937 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 668 (Codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio.
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri."
"Art. 937. Ufficiali ausiliari.
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto
6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per
servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di
porto):
"Art. 2. E' abrogato il R. decreto 22 gennaio 1920. Il
presente decreto avra' vigore dal 1° luglio 1933".
- Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del
regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio
successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si
applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui
che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente
decreto, devono essere eliminati alla chiusura
dell'esercizio".