Art. 11
Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2012, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo
937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 25;
3) Aeronautica n. 45;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera
b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 103;
3) Aeronautica n. 57;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla
lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 65;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei
carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2012, in 102 unita'.
4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti
alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi
«funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e
«pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti
militari», nonche' per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai
programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri»,
«approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e
impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze
armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione
«difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2012, le
disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute
a carico del programma «funzioni non direttamente collegate ai
compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione generale
delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della
missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di
previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO
di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle
procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
6. Negli elenchi nn.1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dai fondi a
disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei
carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi da
assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI destinate alle attivita' sportive del personale
militare e civile della difesa.
Note all'art. 11:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 803 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, vedasi in note
all'articolo 10.
- Per il riferimento al testo dell'articolo 937 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, vedasi in note
all'articolo 10.
- Per il riferimento al testo dell'articolo 61-bis del
citato regio decreto 18 novembre n. 2440 del 1923, vedasi
in note all'articolo 10.
- La legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale
ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L.
10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 settembre
1982, n. 253.
- Si riporta il testo dell'articolo 613 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 613. Fondo a disposizione.
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all' articolo 550 e ai
bisogni di cui all' articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa".
- Si riporta il testo dell'articolo 584 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 584. Riduzione di oneri per le Forze armate.
1. In coerenza con il processo di revisione
organizzativa del Ministero della difesa e con la politica
di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da
perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente
operative del personale utilizzato per compiti strumentali,
gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti
del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a
decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al
comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono
essere conseguiti in alternativa anche parziale alle
modalita' ivi previste, mediante specifici piani di
razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in
altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire
economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304
milioni a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di
cui al presente comma, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo".