Art. 11 
 
 
           Stato di previsione del Ministero della difesa 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2012,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c)  dell'articolo
937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 25; 
      3) Aeronautica n. 45; 
      4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla  lettera
b) dell'articolo 937 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 103; 
      3) Aeronautica n. 57; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di  cui  alla
lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66: 
      1) Esercito n. 65; 
      2) Marina n. 18; 
      3) Aeronautica n. 20. 
  3. La consistenza organica degli allievi  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b)  del  comma  1
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2012, in 102 unita'. 
  4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente  afferenti
alle  infrastrutture  multinazionali  NATO,  di  cui   ai   programmi
«funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e
«pianificazione generale  delle  Forze  armate  e  approvvigionamenti
militari», nonche' per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui  ai
programmi «approntamento e impiego Carabinieri per  la  difesa  e  la
sicurezza»,  «approntamento  e  impiego   delle   forze   terrestri»,
«approntamento  e  impiego  delle  forze  navali»,  «approntamento  e
impiego delle forze aeree» e  «pianificazione  generale  delle  Forze
armate e approvvigionamenti  militari»,  nell'ambito  della  missione
«difesa e sicurezza del territorio» dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della  difesa,  si  applicano,   per   l'anno   2012,   le
disposizioni contenute nell'articolo  61-bis  del  regio  decreto  18
novembre  1923,  n.   2440,   e   successive   modificazioni,   sulla
contabilita' generale dello Stato. 
  5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO,  sostenute
a carico  del  programma  «funzioni  non  direttamente  collegate  ai
compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione  generale
delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito  della
missione  «difesa  e  sicurezza  del  territorio»  dello   stato   di
previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO
di  esecuzione  delle  gare  internazionali  emanate  dal   Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita  la  trasparenza  delle
procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori,  ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
  6. Negli elenchi nn.1 e 2 annessi  allo  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dai fondi  a
disposizione  relativi  alle  tre  Forze  armate   e   all'Arma   dei
carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel  programma  «fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire». 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti  per  dare  attuazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 584 del codice di cui al decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI destinate alle attivita' sportive del  personale
militare e civile della difesa. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  803  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, vedasi  in  note
          all'articolo 10. 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  937  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, vedasi  in  note
          all'articolo 10. 
              - Per il riferimento al testo dell'articolo 61-bis  del
          citato regio decreto 18 novembre n. 2440 del  1923,  vedasi
          in note all'articolo 10. 
               - La legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni  in
          materia di misure di prevenzione di carattere  patrimoniale
          ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla  L.
          10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965,  n.  575.
          Istituzione di una commissione  parlamentare  sul  fenomeno
          della mafia), e' pubblicata nella Gazz. Uff.  14  settembre
          1982, n. 253. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  613  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art. 613. Fondo a disposizione. 
              1.  Per  provvedere  alle  eventuali   deficienze   dei
          capitoli riguardanti le spese di cui all' articolo 550 e ai
          bisogni di cui all' articolo 552, e' istituito nello  stato
          di  previsione  del  Ministero  della  difesa  un  fondo  a
          disposizione. 
              2.  Il  prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3.  I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da
          annettersi allo stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  584  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art. 584. Riduzione di oneri per le Forze armate. 
              1.  In  coerenza   con   il   processo   di   revisione
          organizzativa del Ministero della difesa e con la  politica
          di  riallocazione  e  ottimizzazione  delle   risorse,   da
          perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente
          operative del personale utilizzato per compiti strumentali,
          gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583,  sono  ridotti
          del 7 per cento per l'anno  2009  e  del  40  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2010. 
              2. A decorrere dall'anno 2010, i  risparmi  di  cui  al
          comma 1 per la parte eccedente  il  7  per  cento,  possono
          essere  conseguiti  in  alternativa  anche  parziale   alle
          modalita'  ivi  previste,  mediante  specifici   piani   di
          razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in
          altri settori di spesa. 
              3.  Dall'attuazione  del  comma  1  devono   conseguire
          economie di spesa per un importo non inferiore a  euro  304
          milioni a decorrere dall'anno 2010. Al  fine  di  garantire
          l'effettivo conseguimento degli obiettivi di  risparmio  di
          cui al presente comma, in caso di  accertamento  di  minori
          economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di
          parte corrente dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze
          spettanti al personale del dicastero medesimo".